Attività extraistituzionale del dirigente medico: colpa grave e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 139 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che svolga attività libero professionale non autorizzata durante l’orario di servizio risponde del danno erariale a titolo di colpa grave, e non di dolo, quando l’inerzia e la tolleranza dell’amministrazione di appartenenza abbiano ingenerato un affidamento sulla legittimità della condotta. La qualificazione gravemente colposa giustifica il largo ricorso al potere riduttivo del danno accertato. La mera diversità dell’indirizzo IP utilizzato per l’accesso telematico non integra la prova certa dell’assenza dal luogo di servizio, perché l’indirizzo identifica l’apparecchio connesso e varia al variare del dispositivo e della linea dati, senza geolocalizzazione. Ne consegue che il danno da indebita percezione della retribuzione e il connesso danno all’immagine non possono essere liquidati su tale sola base indiziaria.
Il Fatto
Il dirigente medico, in rapporto di esclusiva presso una struttura sanitaria pubblica, era stato autorizzato dal 2013 a svolgere attività libero professionale intramuraria in giorni e orari definiti. Tra il 2014 e il 2018 egli aveva invece svolto, senza autorizzazione, un’intensa attività certificatoria di idoneità alla guida per conto di autoscuole e agenzie di pratiche auto, curando l’inserimento dei dati nel portale della Motorizzazione civile con le proprie credenziali, in orari coincidenti con la presenza in servizio.
La Procura regionale contestava così un danno complessivo di euro 770.856,52, articolato in mancata restituzione dei compensi, indebita percezione della retribuzione, indebita percezione dell’indennità di esclusiva, danno da disservizio e danno all’immagine. Il giudice di prime cure accoglieva solo in parte: accertava un danno di euro 454.510,44, lo riduceva del 60% in assenza di dolo e condannava l’appellato al pagamento di euro 181.800,00. La Procura impugnava la decisione, che arriva così in appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta integralmente l’appello. Sul quantum il Collegio condivide la valorizzazione di euro 20,00 per certificato applicata in primo grado, ritenendola congrua e suffragata dalle fatture prodotte dall’appellato e dal confronto con il costo complessivo di un rinnovo patente, che lascia all’agenzia un margine esiguo. La stima di euro 32,00 proposta dall’appellante, pur basata su un tariffario di settore, non convince il Collegio, che conferma l’importo di euro 399.380,00 per la voce relativa all’attività non autorizzata.
Quanto all’elemento soggettivo, la pretesa dell’appellante di una qualificazione dolosa è dichiarata infondata. La vicenda è maturata sullo sfondo di una normativa in prima applicazione, ove la stessa amministrazione, con condotte omissive, ha agevolato gli eventi. Essa conosceva l’attività svolta, riceveva sistematicamente le richieste di quantificazione dei compensi e gli elenchi delle certificazioni, senza mai effettuare controlli idonei. Tale inerzia ha ingenerato un affidamento nell’appellato che, con innegabile trascuratezza, ha proseguito la condotta dannosa: ne deriva una colpa grave ed inescusabile, non il dolo.
La qualificazione gravemente colposa legittima il largo uso del potere riduttivo, confermando la sentenza impugnata anche sul punto. Il Collegio esclude poi che la diversità dell’indirizzo IP provi l’assenza dal servizio: l’indirizzo identifica il singolo apparecchio connesso e varia al variare del dispositivo e della linea dati utilizzati. La stessa documentazione della Guardia di Finanza mostra che a una medesima agenzia corrispondono più indirizzi IP, e che gli stessi indirizzi risultano riferiti ad agenzie diverse. Senza una corretta geolocalizzazione, nessuna certezza può ricavarsi sulla collocazione fisica del dipendente.
Il rigetto del motivo travolge anche il danno all’immagine, che presuppone l’accertata indebita percezione della retribuzione. Respinta infine l’istanza di stralcio dell’espressione ritenuta offensiva: secondo l’art. 30 c.g.c., che rinvia all’art. 89 c.p.c., le espressioni sconvenienti sono solo quelle che eccedono i limiti del civile esercizio del diritto di difesa, e la frase contestata non integra tale soglia. Le spese, pari a euro 2.500,00 oltre oneri, sono poste a carico dell’amministrazione sanitaria.
Nota della Redazione
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