Nullità della citazione contabile per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. III App. n. 166 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la regola di corrispondenza tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione è presidiata a pena di nullità ai sensi del codice di giustizia contabile. La nullità ricorre quando il nucleo dei fatti contestati subisca una radicale modificazione, essendo stati addebitati con la citazione fatti e circostanze diversi rispetto alla contestazione originaria. Tale discrasia pregiudica il diritto di difesa del presunto responsabile e si riflette sulla sentenza, che va travolta. Il vizio non è escluso dalla identità del titolo giuridico dell’imputazione, quando l’oggetto materiale della contestazione risulti sostituito.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un docente universitario, già dipendente dell’ateneo, un assegnista di ricerca e una società, chiedendo la condanna al pagamento di una somma complessiva per danno erariale. Si contestavano l’utilizzo illecito del nome e dei segni distintivi dell’università e di un consorzio interuniversitario, nonché l’illecita percezione dell’assegno di ricerca.

La Sezione territoriale accoglieva parzialmente la domanda nei confronti dell’assegnista, condannandolo a corrispondere all’ateneo un importo comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, sul rilievo che avesse svolto attività autonoma in favore della società senza la prescritta autorizzazione. L’assegnista proponeva appello, censurando, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione per difetto di corrispondenza con l’invito a dedurre.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sulla nullità dell’atto di citazione. L’appellante deduce che la Procura avrebbe posto a fondamento dell’azione risarcitoria una condotta materiale diversa rispetto a quella contestata nell’invito a dedurre, così pregiudicando il diritto di difesa.

Il Collegio conduce un puntuale confronto testuale tra i due atti. Rileva che l’invito a dedurre riferiva integralmente la contestazione all’attività svolta in favore di un determinato comune, evocando la comunicazione del Rettore, i preventivi, le note e la sentenza del giudice del lavoro sempre con riguardo a quella vicenda. In tale atto non compare alcun riferimento, né diretto né indiretto, all’attività svolta dall’assegnista nei confronti di un secondo comune.

L’atto di citazione, al contrario, risulta incentrato proprio su quest’ultima attività: la Procura individua come emblematica la rettifica delle analisi svolte per il secondo comune e valuta le dichiarazioni contenute nel contratto di ricerca come incongrue rispetto all’obbligo di autorizzazione. Anche la sentenza di condanna accerta gli elementi della responsabilità amministrativa con esclusivo riferimento a tale diversa attività.

Il Collegio rileva dunque la discrasia tra la contestazione effettuata con l’invito a dedurre e la responsabilità accertata in sentenza. Non condivide la tesi della Procura, secondo cui l’imputazione non sarebbe stata modificata perché vertente sulla violazione del regime delle incompatibilità degli assegnisti: il nucleo dei fatti contestati ha subito una radicale modifica, essendo stati addebitati con la citazione fatti e circostanze diversi. Ne deriva la violazione della regola di corrispondenza, causa di nullità della citazione che si riflette sulla sentenza. L’appello è accolto e, in riforma, è dichiarata la nullità dell’atto di citazione, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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