Nessun danno erariale se i requisiti sussistono all’erogazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 56 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubbliche contribuzioni, non integra danno erariale l’erogazione di provvista a favore di un soggetto che risulti privo dei requisiti richiesti dal bando al momento della presentazione della domanda, allorché tali requisiti sussistano al momento della materiale erogazione del contributo e le opere siano state correttamente realizzate. Le forme di sviamento rilevanti sono di tipo genetico, quando il contributo venga acquisito in assenza dei relativi presupposti anche mediante dichiarazioni non veritiere, e di tipo funzionale, quando il contributo, correttamente ricevuto, sia impiegato per finalità diverse da quelle alle quali era destinato. L’assenza di un requisito formale alla domanda, superata dalla successiva regolarizzazione documentale, non comporta automatico rigetto né revoca dell’agevolazione, ove il requisito sostanziale sia posseduto.
Il Fatto
L’appellante, titolare di una ditta individuale operante nel settore dei fornitori di servizi internet senza fili, era stato chiamato in giudizio dalla Procura regionale per l’indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati da una società finanziaria regionale per un totale di euro 80.352,63, nell’ambito di un programma operativo regionale a sostegno delle P.M.I..
Secondo la prospettazione attorea, nella domanda di finanziamento l’interessato aveva dichiarato l’iscrizione della ditta al Registro degli operatori di comunicazione, requisito che non risultava soddisfatto al momento della presentazione della domanda, essendo intervenuto solo in data successiva. La Sezione regionale, dichiarata la contumacia dell’interessato, aveva accolto la domanda condannandolo al pagamento dell’intera somma in favore della Regione. L’interessato ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza per vizi di notifica, l’induzione in errore da parte dell’amministrazione e la prescrizione della pretesa erariale, producendo nel corso del giudizio la sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinа anzitutto l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado. Dall’esame della documentazione emerge che l’interessato è stato correttamente raggiunto dalle notifiche degli atti, in ottemperanza ai criteri degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., risultando irrilevante l’erronea indicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. contenuta nella sentenza impugnata. L’attestazione dell’ufficiale giudiziario, si richiama, fa piena prova fino a querela di falso. L’eccezione è quindi rigettata.
È dichiarata invece inammissibile l’eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in appello: la regolare costituzione del contraddittorio in primo grado dimostra la volontaria scelta dell’appellante di rimanervi contumace.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del bando, che erogava il contributo a consuntivo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’opera. L’amministrazione aveva l’onere di verificare il possesso dei requisiti sostanziali e formali, l’effettiva realizzazione dell’opera e la corretta rendicontazione. Ai sensi dell’art. 5.3 del bando, erano causa di revoca l’assenza o il venir meno dei requisiti richiesti ovvero l’aver concesso il beneficio in presenza di dichiarazioni mendaci.
Il Collegio rileva che nessuna di tali circostanze si è realizzata. Al momento della materiale erogazione del contributo l’interessato aveva già provveduto all’iscrizione al R.O.C., requisito di cui era inizialmente carente solo in via formale. L’assenza di detta iscrizione alla domanda non aveva comportato automatico rigetto, ma solo la sospensione dell’istruttoria in attesa della produzione documentale, poi intervenuta. Nessuna dichiarazione mendace era presente agli atti al momento dell’erogazione, avendo l’interessato prodotto la documentazione attestante il possesso dell’autorizzazione ministeriale, requisito sostanziale necessario per lo svolgimento dell’attività. Le opere sono state quindi realizzate da un soggetto effettivamente qualificato.
La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di pubbliche contribuzioni, costituisce danno erariale l’erogazione di provvista a soggetti che distolgano o frustino completamente la finalità dell’erogazione o che la ricevano in assenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento, precisando che le forme di sviamento possono essere genetiche o funzionali (Corte conti Sezione Prima Centrale di Appello n. 151 del 17 maggio 2021). Nella fattispecie non ricorre nessuna delle due ipotesi: alla realizzazione delle opere l’interessato possedeva i requisiti sostanziali e all’erogazione anche quelli formali. La natura formale dell’iscrizione al R.O.C. emerge dal regolamento dell’AGCOM richiamato, volto a fini classificatori e semplificatori. L’irrilevanza della non corretta indicazione dei requisiti è stata riconosciuta anche dal giudice penale, che ha assolto l’interessato per gli stessi fatti. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda della Procura regionale.
Nota della Redazione
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