Parificazione e sottoscrizione del conto giudiziale: improcedibilità e limiti (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 47 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto, dovendo il conto essere depositato già corredato di parifica ai sensi degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, cod. giust. cont. La sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile è requisito previsto a pena di nullità radicale e insanabile, non essendo consentito al giudice promuoverne la regolarizzazione. L’improcedibilità può essere dichiarata non per qualsivoglia irregolarità del conto, ma solo per mancanza di una condizione di procedibilità o per inesistenza fattuale o giuridica dell’atto. Nei conti degli agenti della riscossione, l’eventuale indeterminatezza delle poste richiede accertamento istruttorio demandato al magistrato relatore ai sensi dell’art. 149, comma 1, cod. giust. cont.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio di conto sui conti giudiziali nn. 18630, 22191 e 23032, relativi agli esercizi 2019, 2022 e 2023, redatti dall’agente della riscossione per la provincia di Matera in qualità di concessionario, con somme oggetto di versamenti diretti ai sensi dell’art. 66 d.P.R. n. 43/1988.
Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, chiedeva la fissazione dell’udienza e, in via principale, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio per mancanza di rituale parificazione del conto n. 23032 e per asserita indeterminatezza delle poste di tutti i conti, in pendenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità. In subordine, chiedeva ogni opportuno provvedimento interlocutorio o definitivo. La Procura regionale concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da una premessa di ordine generale. L’improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto, ma solo in due ipotesi: mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione; ovvero inesistenza fattuale o giuridica del conto, privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale.
Sul primo profilo, la Corte afferma che la parificazione, quale attestazione di concordanza del conto con le scritture dell’amministrazione, è imprescindibile presupposto processuale. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. e dall’art. 618 RcgS; solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ex art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont.; il giudice relatore deve accertarne l’esistenza ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont. Il magistrato istruttore non può più chiedere all’amministrazione di provvedere ex post alla parifica del conto depositato, come prevedeva l’abrogato art. 28 r.d. n. 1038/1933. La Corte richiama sul punto il parere delle Sezioni Riunite n. 4/2020.
Quanto alla sottoscrizione, essa funge da requisito previsto a pena di nullità radicale e insanabile dell’atto, ai sensi degli artt. 1325, n. 4, e 1418, comma 2, cod. civ., nonché degli artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, cod. giust. cont. La spendita del nome individua il responsabile della gestione; in mancanza del conto, il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.
Sul conto n. 23032, la Corte rileva che il conto era sottoscritto dall’agente ma non corredato di parificazione ritualmente sottoscritta: il visto di controllo ex art. 623 RcgS era prestampato e non firmato dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato. Il giudizio relativo è pertanto improcedibile. Tuttavia, poiché in corso di causa l’amministrazione ha ridepositato la nota con cui il conto “vistato” è stato reso, la Sezione ritiene che da quel momento il giudizio possa ritenersi procedibile, da iscriversi a ruolo con nuovo numero, con decorrenza del termine ex art. 150 cod. giust. cont. dal deposito del visto.
Sui conti nn. 18630 e 22191, la Corte esclude i profili di improcedibilità per mancanza di sottoscrizione o parifica, risultando i documenti firmati digitalmente e corredati di visto di controllo. Resta la questione dell’indeterminatezza delle poste e dei decreti di tolleranza: la Corte rileva che alcuni codici tributo sembrano riferirsi a somme iscritte a ruolo e che la formazione dei residui presuppone una verifica sui decreti di tolleranza e sulle richieste di rimborso. La questione non è decidibile allo stato degli atti e richiede accertamenti istruttori demandati al magistrato relatore ai sensi dell’art. 149, comma 1, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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