Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 234 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello davanti alla Corte dei conti è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, quando l’appellante non compare all’udienza di discussione e non compare neppure alla successiva udienza di rinvio fissata ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La mancata comparizione a entrambe le udienze consuma l’interesse alla decisione e preclude l’esame del merito. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente al verificarsi della doppia assenza, senza necessità di istanza di parte. Quando il giudizio è definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale, le spese vanno integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Aeronautica Militare in quiescenza, destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento con attribuzione alla quota retributiva dell’aliquota del 44%, in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In subordine aveva invocato i criteri delle Sezioni riunite nella sentenza n. 1/2021/QM.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 498/2021. L’interessato ha proposto appello, deducendo l’intervento della sentenza n. 12 del 9 settembre 2021 delle Sezioni riunite, che avrebbe riconosciuto il diritto alla riliquidazione con l’aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva anche a chi, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore a quindici anni.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, ha affrontato in via preliminare la posizione processuale dell’appellante. All’udienza del 20 febbraio 2024 nessuno è comparso per l’appellante e la causa è stata rinviata, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con ordinanza comunicata a mezzo pec in data 26 febbraio 2024.

Anche alla successiva udienza del 24 settembre 2024 l’appellante non è comparso. La Corte ha quindi applicato la disposizione secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, e se neppure a quella nuova udienza compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

La motivazione è essenziale e non involge il merito pensionistico. Il giudice ha verificato il perfezionarsi della fattispecie processuale: doppia mancata comparizione dell’appellante, regolarmente avvisato del rinvio. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità, che assorbe ogni questione sul ricalcolo e sull’applicazione dell’aliquota del 2,44%.

Sul piano delle spese, la Corte ha rilevato che il giudizio è stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale e ha disposto la compensazione integrale in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. L’appellato INPS, cui non risultava notificato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza del 20 febbraio 2024, è rimasto contumace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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