Motivazione apparente e omessa motivazione: annullamento con rinvio al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 229 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che ometta la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione è nulla ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), e comma 3, c.g.c. Il principio di sinteticità, pur divenuto connotato indefettibile di ogni atto processuale, non può trasmodare in apoditticità della decisione, poiché la congruità della motivazione ha valenza sovraordinata, trovando fondamento nell’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione stereotipata, composta di frasi di mero stile applicabili a una serie indeterminata di casi, integra difetto assoluto di motivazione e impone l’annullamento della sentenza con rimessione degli atti al primo giudice in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Il Fatto
Un ex agente del corpo della Polizia penitenziaria aveva chiesto al Ministero della Giustizia la pensione privilegiata ordinaria per una serie di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. L’amministrazione, con decreto del 22 maggio 2003, respingeva le istanze per mancanza del requisito dell’inabilità al servizio previsto dall’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con sentenza n. 306/2021, rigettava il ricorso. Il lavoratore proponeva appello, deducendo difetto istruttorio, carenza assoluta di motivazione e contraddittorietà tra la nota ministeriale del 18.02.2003 e quella della Casa Circondariale di Matera del 21.03.2003. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del gravame per questioni di fatto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., e la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia del Ministero della Giustizia, ritualmente evocato e non costituitosi. Passa poi all’esame dell’eccezione di inammissibilità, che reputa infondata: le questioni sollevate dall’appellante, pur involgendo profili fattuali, attengono principalmente al grave difetto di motivazione sulla questione di diritto concernente l’applicabilità dell’art. 64 del T.U. n. 1092/1973.
Nel merito l’appello è fondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata condensa l’esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto in sole 13 righe. Richiama il canone della sinteticità, elevato a principio generale nell’ambito della giustizia amministrativa (art. 3 c.p.a.), poi in quella contabile (art. 5 c.g.c.) e infine nel processo civile con la novella dell’art. 125 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022.
Tale canone, però, va coniugato con il principio della congruità della motivazione, che ha valenza sovraordinata essendo previsto dall’art. 111, comma 6, Cost. e ribadito nell’art. 5, comma 1, c.g.c. e nell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., a pena di nullità ai sensi del comma 3. Le norme di attuazione, art. 17, comma 1, richiedono la concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata.
La Corte osserva che la sinteticità non può compromettere l’esigenza che le basilari ragioni della decisione siano esplicitate, rendendo percepibile l’architettura logico-giuridica del percorso argomentativo, nella prospettiva della comprensibilità e della verificabilità in sede di impugnazione, come affermato da Cass. ord. n. 7180/2021, ord. n. 29721/2019 e ord. n. 920/2015.
Nel caso concreto, il giudice territoriale ha reso una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile e applicabili a una serie indeterminata di casi, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie. Il corredo argomentativo integra quindi un difetto assoluto di motivazione. Poiché l’appellante non ha formulato esplicita eccezione di nullità ex art. 39, comma 3, c.g.c., la Corte accoglie il gravame e annulla la sentenza per omessa motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice in diversa composizione per il merito e per le spese del grado d’appello, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. Restano assorbite le ulteriori questioni.
Nota della Redazione
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