Motivazione apparente e appello pensionistico per causa di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 202 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni militari l’appello alla Corte dei conti è consentito per i soli motivi di diritto. Le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio sono qualificate dal legislatore come questioni di fatto e non sono deducibili in appello. Tuttavia, il vizio di motivazione su tali questioni è deducibile quando costituisce un motivo di diritto, cioè quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente. La sentenza che indichi solo le fonti del proprio convincimento, senza illustrare le ragioni logico-giuridiche dell’adesione, è affetta da motivazione apparente e va riformata con rimessione degli atti al primo giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica tiroidea, ricollegandola all’esposizione a fattori ambientali e lavorativi durante imbarco su unità navale e missioni all’estero. Il Ministero della Difesa aveva escluso il nesso eziologico sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure non idonee a negare la logicità estrinseca dei giudizi del Comitato e rilevando l’assenza di situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio. Avverso tale decisione il militare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità opposta dalle parti resistenti in ragione dell’art. 170 c.g.c. La norma, dopo aver disposto che in materia pensionistica l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, qualifica come motivi di fatto le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e quelle relative alla classificazione o all’aggravamento.
Il mezzo di impugnazione non è devolutivo e non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione compiuta dal primo giudice, ma solo di esercitare un sindacato esterno sulla coerenza logica della motivazione. Richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/2010, la Corte ribadisce che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo quando costituisca un motivo di diritto, cioè quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione solo apparente. La garanzia costituzionale del 111 Cost. e le previsioni dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 22 R.D. n. 1038/1933 sorreggono tale conclusione, confermata dalla Corte cost. n. 84/2003.
Nel caso concreto, la sentenza gravata appare viziata da motivazione apparente. Il giudice di prime cure ha indicato solo le fonti dalle quali ha tratto il proprio convincimento, senza illustrare le ragioni della propria adesione, e non ha spiegato per quale motivo non fossero riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio. L’argomentazione era tanto più necessaria perché il ricorrente aveva indicato con puntualità i fattori ambientali e lavorativi ritenuti causa dell’esposizione oncogena: imbarco su unità navale con uso di vernici e sverniciatori, partecipazione a missioni di sminamento e permanenza in ambienti contaminati.
La Corte rileva che nella sentenza impugnata nessun riferimento è contenuto alla patologia per cui è causa, al rapporto tecnico sulla valutazione del reperto biologico, agli studi scientifici e alle pronunce richiamate in ricorso, né alla circostanza delle multiple vaccinazioni. Le considerazioni motivazionali sono talmente generiche da poter riferirsi a qualsiasi ricorso in materia di pensioni privilegiate. La Corte accoglie quindi l’appello e, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., riforma la sentenza e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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