Occupazione abusiva di immobili pubblici e danno da perdita di godimento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 142 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione abusiva di immobili di proprietà di un ente pubblico, il danno erariale non consiste nella mancata entrata, ma nella perdita del godimento del bene conseguente all’omessa attivazione delle azioni di rilascio. Il pregiudizio è qualificato come danno da perdita subita del godimento, secondo il regime della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ., senza necessità di prova integrale della perdita, essendo sufficiente l’allegazione della tendenziale normalità del pregiudizio. La mera non ancora intervenuta prescrizione di alcuni crediti non esclude l’attualità del danno, ove risulti l’incapienza patrimoniale degli occupanti. In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, il termine decorre mese per mese e il periodo di sospensione dettato dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 prolunga il termine stesso.
Il Fatto
La sentenza di prime cure aveva condannato, in parziale accoglimento della domanda della Procura contabile, tre dirigenti di un’azienda sanitaria locale — rispettivamente responsabili dell’Ufficio Legale, dell’Ufficio Gestione Patrimonio Immobiliare e della Gestione Tecnico Patrimoniale — al pagamento di somme in favore dell’ente di appartenenza. La vicenda, originata da una denuncia e affidata alle indagini della Guardia di Finanza, aveva evidenziato che alcuni immobili dell’azienda erano stati occupati abusivamente da terzi per lungo tempo, senza che fossero intraprese azioni di rilascio, e che per un immobile concesso in locazione non erano stati riscossi i canoni né intimato lo sfratto.
Propongono appello due dei condannati. Il responsabile dell’Ufficio Legale deduce l’inattualità del danno, la correttezza del proprio operato, il difetto di nesso causale e l’estraneità delle proprie competenze. Il direttore tecnico-patrimoniale censura il riconoscimento del danno, l’erronea decorrenza della prescrizione, i profili soggettivi e la determinazione del quantum. La terza convenuta non impugna, con conseguente definitività della sentenza nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
Riuniti gli appelli, la Corte affronta la questione preliminare, comune a entrambi gli appellanti, dell’attualità e concretezza del danno. La censura è infondata. In presenza di occupazione abusiva di immobili, il danno non si identifica nella mancata entrata, ma deriva dal mancato godimento dei beni per il mancato esperimento delle azioni di rilascio. Non è dunque conferente la giurisprudenza sui crediti non riscossi.
La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 33645 del 15 novembre 2022, che qualifica il pregiudizio come danno da perdita subita del godimento, con nesso di causalità tra la violazione del diritto di godere e la concreta possibilità di godimento perduta. La sentenza di primo grado aveva aderito all’orientamento del danno in re ipsa, ma ciò non reca vulnus agli appellanti, poiché le Sezioni Unite hanno sostituito tale locuzione con quella di danno presunto o normale.
La concreta possibilità di godimento perduta non è mai stata contestata nel merito. Le difese hanno semmai riguardato le ragioni di credito dell’azienda, in ipotesi non prescritte. Quanto al secondo gruppo di immobili, l’occupazione deriva dall’inadempimento dell’obbligazione di restituire la cosa locata, con crediti tutti prescritti, donde l’incontestabile concretezza del danno.
Quanto alla prescrizione dell’azione erariale, il Collegio accoglie parzialmente le censure. Il termine decorre mese per mese e, nel periodo in esame, opera la sospensione disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, dall’8 marzo 2020 al 1 settembre 2020, per un prolungamento del termine al 26 marzo 2021. Non contestata la data dell’invito a dedurre, risultano prescritte le poste dal 26 marzo 2021 al 27 luglio 2021. La quota del direttore tecnico-patrimoniale è rideterminata in euro 11.550,00.
Nel merito, la Corte conferma la colpa grave di entrambi, richiamando la ricostruzione delle competenze operata dal giudice territoriale. Il direttore tecnico-patrimoniale non poteva invocare l’esclusiva responsabilità altrui, essendo preposto alla gestione del patrimonio immobiliare. Il responsabile dell’Ufficio Legale avrebbe dovuto attivarsi per tutelare il patrimonio, fornire consulenze e compulsare i vertici aziendali, senza che ciò integri indebita ingerenza. L’appello del primo è rigettato; quello del secondo è parzialmente accolto.
Nota della Redazione
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