Coefficiente 44% non applicabile a over 18 al 31.12.1995 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 139 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio maturato anteriormente al 31 dicembre 1995, invocata a titolo di coefficiente del 44% ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, si applica esclusivamente ai militari che a quella data abbiano maturato un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni. Chi ha raggiunto o superato i 18 anni al 31 dicembre 1995 è destinatario del sistema retributivo puro, con la conseguenza che la pensione è liquidata per intero secondo tale regime e l’art. 54 non trova applicazione. La verifica del presupposto dell’anzianità è decisiva: ove manchi il requisito dei meno di 18 anni, il coefficiente del 44% non può essere riconosciuto, né il ricorrente può essere collocato nel sistema misto.

Il Fatto

Un ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo nel 2021 per raggiungimento dei limiti di età ha ottenuto in primo grado, con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione del coefficiente del 44% ai sensi dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello l’INPS, in via principale, e il Ministero della difesa, in via incidentale, contestualmente chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Entrambi hanno dedotto che l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di un’anzianità di servizio superiore a 18 anni, con conseguente insussistenza del presupposto applicativo della norma invocata.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente disposto, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., la riunione dell’appello principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Ha poi verificato l’ammissibilità dei gravami alla luce del limite dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto: le doglianze, incentrate su asseriti errori di diritto nell’interpretazione della disciplina, superano tale vaglio.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto di un dato pacifico, risultante dal ricorso introduttivo e dalla memoria di costituzione in appello: l’appellato aveva maturato, al 31 dicembre 1995, un servizio utile superiore ai 18 anni e precisamente 19 anni, 5 mesi e 10 giorni. Da qui il difetto del criterio di base per l’applicazione dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973.

Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo alle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021: l’aliquota del 2,44% annuo si applica soltanto a chi non abbia raggiunto i 18 anni al 31 dicembre 1995, poiché in caso di anzianità pari o superiore si versa nel diverso regime retributivo puro. La Sezione ha quindi escluso che l’appellato rientrasse nel sistema misto, non avendo alcuna rilevanza, per lui, l’aliquota del 44%, ormai inglobata in quella spettante per la totalità della contribuzione nella misura dell’80%, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Collegio ha inoltre chiarito il raccordo tra le disposizioni della l. n. 335/1995: l’art. 1, comma 12, riserva il calcolo secondo il predetto art. 54 a chi vantava, al 31 dicembre 1995, un’anzianità inferiore a 18 anni; il successivo comma 13 stabilisce che per i lavoratori con almeno 18 anni a quella data la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo. Ha richiamato, in termini, le proprie precedenti pronunce Sez. I app. n. 516/2021 e n. 513/2022.

Assorbite ogni altra questione ed eccezione, gli appelli dell’INPS e del Ministero della difesa sono stati accolti, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado. Le spese di difesa sono state compensate in ragione della non univocità delle pronunce; nulla sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *