Sistema dei controlli interni degli enti locali parzialmente inadeguato e da superare (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 111 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco è tenuto a redigere, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, è uno strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. La Sezione regionale, esaminati i referti, accerta il grado di adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni. Quando il controllo successivo di regolarità amministrativa, quello strategico, quello sugli organismi partecipati e quello sulla qualità dei servizi non risultano adeguatamente espletati, la Sezione ne dichiara la parziale adeguatezza e rivolge all’Ente un invito a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità, con riserva di analisi sui referti successivi.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali trasmessi dal Sindaco di un Comune, relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021. I referti sono redatti secondo le linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie e trasmessi, rispettivamente, nel febbraio 2022 e nel febbraio 2023.
Il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, deferisce la decisione sui referti all’esame collegiale della Sezione. La questione riguarda la verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento delle diverse forme di controllo interno attivate dall’Ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione del referto: esso non è un adempimento formale, ma un presidio per la sana gestione, in quanto rende conoscibili agli organi di vertice le informazioni necessarie a valutare l’andamento della gestione e ad adottare le misure correttive. Il sistema dei controlli interni è definito necessario contrappeso dell’autonomia territoriale e strumento di tutela degli equilibri di bilancio e del principio di buon andamento.
Il percorso argomentativo si articola per tipologie. Sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis TUEL) emerge un numero di atti esaminati irrisorio rispetto a quelli adottati, con assenza di analisi tempestiva degli atti già efficaci e mancato collegamento con gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo contabile. Ciò vanifica la finalità di guida della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
Sul controllo di gestione la Corte rileva l’assenza di un sistema di contabilità economica per centri di costo e la non tempestività dei report, con incapacità di incidere sulla riprogrammazione degli obiettivi. Sul controllo strategico manca l’utilizzo della contabilità analitica e difettano le verifiche tecniche preventive, con assenza di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
Sul controllo sugli organismi partecipati (art. 147-quater TUEL) non sono definiti gli indirizzi strategici, manca la conciliazione dei rapporti creditori e debitori e non è effettuato il monitoraggio sui contratti di servizio. Sul controllo sulla qualità dei servizi non è pubblicata la Carta dei servizi, non sono svolte indagini di soddisfazione dell’utenza né confronti sistematici con altre amministrazioni.
Il quadro complessivo è quello di un sistema disorganico, lacunoso e non adeguato, con la precisazione che nel corso del 2021 l’Ente ha superato le principali criticità dell’esercizio precedente e che il controllo sugli equilibri finanziari non presenta criticità. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative correttive, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’Ente, con riserva di analisi dei successivi referti.
Nota della Redazione
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