La transazione bonaria dell’USR evita l’aggravio dell’esecuzione mobiliare (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 131 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, attivato quando l’amministrazione si discosti dalle osservazioni impeditive della Ragioneria, la Corte dei conti valuta la conformità a legge del provvedimento assunto sotto la responsabilità del dirigente. La scelta di definire mediante transazione una procedura esecutiva mobiliare in corso rientra nei poteri discrezionali di gestione, insindacabili nel merito ai sensi dell’art. 1 legge n. 20/1994. Essa è legittima quando risulta sostenuta da un’analisi costi-benefici e da un parere dell’organo di difesa erariale, ed è diretta a impedire il progressivo aggravio di spese di custodia e di vendita dei beni strumentali dell’ufficio. Il decreto di impegno che dà esecuzione a tale transazione è pertanto conforme a legge e va ammesso al visto e alla registrazione.

Il Fatto

Il Dirigente dell’Ufficio II dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato, con decreto prot. n. 58809 del 13.12.2023, un impegno di € 4.000,00 in favore del legale della controparte vittoriosa in un giudizio risarcitorio definito dal Giudice di Pace di Aversa con la sentenza n. 2478/2008, confermata in appello. L’atto è stato iscritto sul capitolo 2133 per dare esecuzione a un atto di transazione del 22 maggio 2023, volto a chiudere una procedura esecutiva mobiliare avviata dal creditore nel 2018.

Trasmesso il decreto alla Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli per il controllo preventivo, l’ufficio ha formulato osservazioni impeditive, rilevando che la pretesa creditoria appariva in parte già soddisfatta. Il dirigente ha però disposto, sotto la propria responsabilità, di dare comunque seguito al provvedimento ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La Ragioneria ha registrato l’atto “forzosamente” e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, che lo ha deferito in adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto un profilo preliminare: la corretta instaurazione del controllo successivo di legittimità. Ricorda che l’art. 5 d.lgs. n. 123/2011 assoggetta al controllo preventivo gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, mentre l’art. 8 scandisce i termini perentori e l’art. 10 disciplina la reazione del dirigente ai rilievi. Il Collegio verifica il rispetto dei termini procedimentali e ritiene quindi esaminabile il merito.

Sul punto centrale, la Corte chiarisce l’oggetto del proprio sindacato, che non è quello di risolvere la controversia tra amministrazione e privato, ma di accertare la regolarità della procedura e la legittimità del provvedimento portato a esecuzione nonostante le osservazioni. Il riferimento è alle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012, che delineano la Corte come organo neutrale, garante della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La valutazione di conformità a legge attiene alla sola fase finale della vicenda. Il Collegio precisa che non rilevano in questa sede eventuali pregressi comportamenti negligenti, ricordando che la transazione non interrompe il nesso causale tra il comportamento che ha originato le pretese e il danno erariale (cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia n. 490/2003). Emerge invece la necessità di risolvere una situazione risalente al 2008, ormai gravemente compromessa.

La Corte richiama l’art. 1965 cod. civ. e l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990, che consente all’amministrazione di agire secondo il diritto privato nei rapporti non autoritativi. Il parere dell’Avvocatura dello Stato del marzo 2023 aveva indicato la composizione bonaria come unica strada praticabile, per evitare gli aggravi derivanti dalla custodia e dalle operazioni di vendita dei beni strumentali pignorati. La deliberazione della Sezione di controllo per l’Abruzzo n. 343/2021/PAR conferma che la transazione rientra nei poteri discrezionali, purché sostenuta da una valutazione di congruità e da un’analisi costi-benefici.

Per queste ragioni il Collegio ritiene il decreto di impegno conforme a legge e lo ammette al visto e alla conseguente registrazione, disponendo la trasmissione alla Ragioneria e all’amministrazione e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *