Sistema integrato dei controlli interni locali: parziale adeguatezza e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 133 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, verificano annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, con funzione collaborativa e non sanzionatoria in via principale. L’esito del controllo è un giudizio di adeguatezza sul sistema concretamente operante, che può essere positivo, parziale o negativo. Quando il sistema risulti solo parzialmente adeguato, la Sezione ne accerta la parziale adeguatezza e invita l’ente ad adottare misure correttive, secondo le raccomandazioni espresse nella motivazione. Il controllo non si traduce in un giudizio sui singoli atti, ma valuta la capacità del sistema di presidiare gli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione. La riserva di verifica nei successivi controlli non preclude le ulteriori valutazioni sulla gestione finanziaria dell’ente.

Il Fatto

Un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, adottati sui questionari elaborati dalla Sezione delle Autonomie. La Sezione regionale ha esaminato congiuntamente i questionari delle due annualità, deferendo la questione all’esame collegiale su istanza del magistrato istruttore.

L’analisi ha riguardato le sette tipologie di controllo previste dal TUEL, dalle regolarità amministrativo-contabile al controllo strategico, dagli equilibri finanziari agli organismi partecipati e alla qualità dei servizi, con le appendici dedicate all’emergenza sanitaria, al lavoro agile e al PNRR. All’esito, la Sezione ha ritenuto il sistema solo parzialmente adeguato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del sistema dei controlli interni disegnato dalla riforma del 2012, che ha rafforzato la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali. Richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, il collegio ribadisce che il corretto funzionamento dei controlli costituisce il presidio per l’osservanza degli obblighi di finanza pubblica e per la trasparenza della gestione. Il controllo conserva il proprio carattere collaborativo, con esito principale nell’adozione di misure correttive rimesse all’ente, fermi restando i profili sanzionatori previsti dall’art. 148, comma 4, del TUEL in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che l’ente si avvale esclusivamente della tecnica dell’estrazione casuale semplice, senza criteri quantitativi o qualitativi che valorizzino l’impatto sul bilancio e i possibili profili di criticità. Manca inoltre una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati, ed è assente la programmazione di controlli mirati su uffici o servizi specifici.

Sul controllo di gestione, la Sezione sottolinea che i regolamenti non impongono alle articolazioni decentrate di attenersi alle direttive della struttura centrale e che non è previsto un sistema di ponderazione degli obiettivi. Ne deriva l’impossibilità di individuare tempestivamente gli scostamenti e di attivare rimodulazioni. Sul controllo strategico, non sono stati elaborati indicatori di qualità, innovazione e sviluppo e la percentuale media degli obiettivi raggiunti è pari a zero.

Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione invita l’ente a chiarire le ragioni delle risposte di fattispecie non ricorrente e ricorda la necessità di adottare iniziative di salvaguardia, anche prospettica. Sul controllo sugli organismi partecipati, pur dichiarando l’ente di non detenere partecipazioni, dagli atti risulta una presenza in un organismo non societario: la Sezione raccomanda il monitoraggio dei riflessi anche indiretti sul bilancio. Il controllo sulla qualità dei servizi è solo in corso di implementazione, e la Sezione ne sollecita l’attivazione.

Quanto alle appendici, si registra una progressione tra il 2020 e il 2021 sul fronte dell’emergenza sanitaria, mentre resta l’assenza di un sistema di misurazione della performance per il lavoro agile e di direttive specifiche per il ciclo di gestione dei fondi PNRR. All’esito, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema, raccomanda le misure correttive e si riserva la verifica nei successivi controlli, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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