Controllo spese elettorali: presa d’atto della dichiarazione di assenza (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 18 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e la regolarità della relativa documentazione. Ove il rappresentante della lista dichiari l’assenza di spese elettorali e di finanziamenti, il Collegio prende atto della dichiarazione, non emergendo alcun obbligo di rendicontazione ulteriore. Il controllo si esaurisce con la presa d’atto e la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale competente, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata. Il Collegio non esercita un sindacato di merito sull’attività politica, ma una verifica di legittimità e regolarità contabile.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, con ballottaggio il 23 e 24 giugno 2024, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha avviato l’esame istruttorio relativo alla lista “Idea Sanremo Mager Sindaco”, operante nel Comune di Sanremo.
Il rappresentante della lista ha trasmesso una nota, acquisita al protocollo, con cui ha dichiarato l’assenza di spese elettorali e di finanziamenti per la consultazione. Il Collegio ha richiesto copia di un documento d’identità del dichiarante, acquisendone il riscontro documentale, e ha convocato la camera di consiglio per l’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Richiama l’art. 100, comma 2, della Costituzione e la legge n. 20/1994, oltre alla legge n. 515/1993 in materia di campagne elettorali. Il perno della disciplina è individuato nell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014.
Tale disposizione attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio accerta che il Comune di Sanremo rientra tra gli enti soggetti al controllo, essendo stata la sua popolazione superiore alla soglia normativa.
Il Collegio richiama gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, contenuti nelle deliberazioni n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG, che hanno definito i profili organizzativi e applicativi del controllo. Nel caso concreto, il rappresentante della lista ha dichiarato l’assenza di spese e di finanziamenti.
Di fronte a tale dichiarazione, non emergendo obblighi di rendicontazione ulteriori, il Collegio si limita a prendere atto della stessa. La verifica di legittimità e regolarità contabile si esaurisce, pertanto, in un accertamento negativo: l’assenza di movimenti finanziari esclude la necessità di ulteriori controlli sulla documentazione di spesa.
Il Collegio dispone quindi la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, e manda alla Segreteria per l’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.