Controllo concomitante sul Fondo per l’immigrazione: criticità e raccomandazione al Ministero (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 12 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, accerta le criticità legate alla mancata tempestiva attuazione del Fondo per l’immigrazione istituito dall’art. 21 del D.L. n. 145/2023. Il recupero a residui passivi dello stanziamento non sana la diversa questione della tempestiva utilizzazione delle risorse e della creazione delle condizioni perché ciò avvenga. La complessità del procedimento non giustifica l’inerzia dell’amministrazione, ove non consti l’esercizio concreto dei poteri di impulso. Ne segue la raccomandazione al Ministero di pervenire a una programmazione delle attività informata a obiettivi e criteri di tempestività e certezza.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante, con la programmazione annuale per il 2024, ha assoggettato a istruttoria il Fondo per l’immigrazione, istituito dall’art. 21 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e gestito dal Ministero dell’Interno. L’attività istruttoria si è svolta attraverso richieste documentali, un’audizione dei rappresentanti del Dicastero e una relazione conclusiva comunicata all’amministrazione ai fini del contraddittorio.

Il Ministero ha fatto pervenire documentate osservazioni in data 05.04.2024. Gli esiti dell’istruttoria sono confluiti nella relazione conclusiva, che ha dato avvio al deferimento al Collegio con proposta di raccomandazioni previo accertamento di criticità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. Il D.L. n. 145/2023 ha istituito il Fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l’anno 2023, volto al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti. La decretazione d’urgenza ha introdotto una dinamica serrata per l’adozione della disciplina regolamentare, prevedendo che il decreto ministeriale sui criteri e le modalità di riparto sia emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore.

Quanto alla conservazione delle risorse, il Collegio ritiene legittimata la loro iscrizione in conto residui, ai sensi dell’art. 34, comma 6 bis, della legge n. 196/2009, trattandosi di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno. Il decreto MEF n. 242940/2023 reca le variazioni di bilancio imposte ai fini derogatori e autorizzate dall’art. 23, comma 9, della legge n. 145/2023.

Il Collegio esamina poi lo schema di decreto sui criteri di riparto. Su di esso è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21.03.2024, sul testo originariamente presentato e senza proposte emendative. Quanto ai contenuti, i criteri sono fondati su una triplice finalità: garantire la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, supportare le esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e assicurare risorse aggiuntive alle Prefetture.

La legge n. 213/2023 ha rifinanziato il Fondo per il triennio 2024-2026, confermando che il riparto avviene con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La bozza di decreto per il triennio è stata inoltrata al MEF nei primi quindici giorni di febbraio 2024, ma il formale riscontro è sopravvenuto solo il 29.03.2024.

Il Collegio individua il ruolo chiave del Ministero e il carattere elastico del Fondo, mitigato dall’iter procedurale aggravato che coinvolge il MEF e la Conferenza. Centrale è però l’aspirazione del legislatore verso una tempestiva programmazione. L’istruttoria ha permesso di accertare criticità: il decreto ministeriale non risulta emanato nonostante l’ampio decorso del termine; inoltre, se la dotazione triennale risponde a principi di sana programmazione, non può trascurarsi che, ad anno 2024 ampiamente in corso, solo in tempi recentissimi sia maturato uno schema concertato e che lo stesso non sia stato sottoposto alla Conferenza.

Le criticità, prive dei crismi dell’assoluta gravità, solo parzialmente possono spiegarsi con la complessità del procedimento, non constando l’esercizio concreto dei poteri di impulso. Il Collegio raccomanda pertanto al Ministero di esercitare tali poteri e di pervenire a una programmazione informata a obiettivi e criteri di tempestività e certezza, invitandolo a riferire entro trenta giorni sulle eventuali misure autocorrettive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *