Equo indennizzo al dipendente: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 76 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo proposta dal dipendente pubblico non privatizzato, poiché tale pretesa costituisce ristoro del danno fisico subìto in occasione e a causa della prestazione lavorativa e rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, individuato nel TAR. Il Comitato di verifica per le cause di servizio è privo di legittimazione passiva, perché il suo parere è atto endoprocedimentale di natura valutativa, non direttamente lesivo, essendo il provvedimento lesivo quello di diniego dell’amministrazione di appartenenza. Resta invece devoluta alla Corte dei conti la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, ai fini pensionistici.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie, ascritte alla VI categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981. Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione della Corte, per non essere stato rivendicato alcun diritto pensionistico e per spettare la cognizione al TAR. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva.

Con successiva memoria il ricorrente ha chiesto, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio, il riconoscimento dell’equo indennizzo, negatogli dall’amministrazione sulla scorta del parere negativo del Comitato. Espletata CTU medico-legale, il giudizio è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico affronta anzitutto la posizione del Comitato di verifica. Il parere reso da tale organo si configura quale atto endoprocedimentale, esclusivamente valutativo e, come tale, non direttamente lesivo ma solo strumentale all’emanazione del provvedimento finale. Nel caso di specie l’atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica del destinatario è il diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza. Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato.

Sul merito, la Corte ricostruisce l’oggetto effettivo della controversia. Dalla lettura del ricorso emerge che la domanda è intesa a ottenere l’equo indennizzo, provvidenza negata sulla base del parere negativo del Comitato, mentre non si riscontra alcuna istanza volta al conseguimento della pensione privilegiata di invalidità, né in sede giudiziale né in sede amministrativa.

La CTU ha accertato che solo la patologia “bronchite cronica” è dipendente da causa di servizio, ascrivibile all’VIII categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. La domanda di accertamento è quindi accolta.

Quanto all’equo indennizzo, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione. L’istituto costituisce il ristoro che l’amministrazione riconosce al dipendente per il danno fisico subìto in occasione e a causa della prestazione di lavoro; trattandosi di diritto sorto in costanza di pubblico impiego, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto, come riconosciuto da pacifica giurisprudenza. Poiché la categoria di appartenenza del ricorrente è esclusa dalla cd. privatizzazione del pubblico impiego, la giurisdizione spetta al TAR, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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