Avanzo libero per estinzione anticipata solo dopo l’approvazione del rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 149 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere destinata all’estinzione anticipata di prestiti e mutui, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, solo dopo l’accertamento dell’avanzo mediante approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario. Il paragrafo 9.2.12 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 impone che l’utilizzo della quota libera avvenga “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, con scansione temporale che prevale sul momento della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La destinazione deve rispettare l’ordine di priorità stabilito dalla legge, che antepone la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri. Non è conforme all’art. 81, quarto comma, della Costituzione impiegare l’avanzo non ancora accertato e verificato.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune, in vista dell’approvazione consiliare del rendiconto dell’esercizio precedente, interroga la Sezione regionale di controllo sulla possibilità di utilizzare la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione — indicata in una somma determinata — per l’estinzione anticipata di prestiti e mutui, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il quesito chiede in particolare se l’operazione possa avvenire prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri, precisando che alla data della richiesta il bilancio dell’ente presenta una situazione di equilibrio.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, e sotto il profilo oggettivo, poiché il quesito è formulato in termini generali e astratti, attiene alla contabilità pubblica e non sollecita valutazioni su comportamenti amministrativi concreti.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 distingue l’avanzo in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimenti e accantonati. Il secondo comma consente l’utilizzo della quota libera dell’avanzo dell’esercizio precedente — accertato ai sensi dell’art. 186 TUEL, mediante approvazione del rendiconto — con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità indicate in un preciso ordine di priorità: copertura dei debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri, spese di investimento, spese correnti non permanenti, estinzione anticipata dei prestiti.

Il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, al paragrafo 9.2.12, precisa che la quota libera può essere utilizzata “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”. Da qui la Sezione ricava la scansione temporale degli atti: rileva il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali. L’ente non può quindi applicare l’avanzo disponibile prima del suo accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

La Corte richiama altresì il paragrafo 9.2.7, che qualifica il risultato di amministrazione come somma non “certa” per l’aleatorietà dei residui, e il paragrafo 9.2.5, che richiama la sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale: non è conforme all’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio in sede preventiva mediante l’utilizzo dell’avanzo non accertato. Solo per le quote vincolate e accantonate è consentito l’utilizzo sull’avanzo presunto, per la loro specifica destinazione.

La Sezione conclude nel senso che l’ente, previa approvazione del rendiconto, può destinare all’estinzione anticipata dei prestiti la quota non vincolata dell’avanzo così accertato, nel rispetto dell’ordine di priorità di legge. Il parere non costituisce avallo delle scelte gestionali e resta ferma la responsabilità dell’ente nel valutare l’effettiva sussistenza dell’equilibrio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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