Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 209 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La figura del consegnatario presuppone un debito di cose esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio, sicché è incompatibile con la gestione di beni immobili. Il consegnatario per debito di vigilanza, quale agente amministrativo, è soggetto solo al conto amministrativo. Il giudizio di conto proposto nei suoi confronti è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per un determinato esercizio finanziario. Il magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha prospettato che il conto elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
La questione sottoposta al Collegio è dunque preliminare all’istruttoria sul conto e attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale, con specifico riferimento ai consegnatari di beni immobili. Il pubblico ministero contabile ha concordato con la relazione, chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne l’individuazione dell’ambito di applicabilità della disciplina sul rendimento dei conti giudiziali e la nozione di agente contabile consegnatario di beni. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento, che riferiscono la consegna e il conto ai beni mobili. L’art. 624 richiama i contabili consegnatari di materie, libri e cose, mentre l’art. 194 menziona denaro o cose mobili.
Il riferimento centrale è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, dai consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi. Solo i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre i secondi non vi sono tenuti per l’art. 12.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali. L’art. 93 del T.U.E.L. non precisa se l’obbligo di resa riguardi beni mobili o immobili; il Collegio ne dà un’interpretazione sistematica, non potendo prescindere dalla perimetrazione della categoria discendente dalla contabilità di Stato. Le divergenze lessicali tra le due discipline non autorizzano nozioni distinte, anche per l’uniformità del giudizio di conto regolato dal d.lgs. n. 174/2016.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di immobili, come confermato da plurimi precedenti contabili richiamati. Dall’esame del conto, i beni non sono univocamente individuabili come riferibili a una gestione di magazzino.
Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura in rito della decisione e l’assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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