Controlli interni degli enti locali e obbligo di referto annuale del Sindaco (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 67 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, che l’art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 impone ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. La Sezione regionale, esaminati i referti, accerta allo stato degli atti il difetto di significative criticità, salve le raccomandazioni espresse in motivazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche di gestione finanziaria intestate alla medesima Sezione.
Il Fatto
Il Comune di Spinea ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2019 e 2020, redatti secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie. L’art. 148 del TUEL, come novellato dal decreto legge n. 174/2012 e dal decreto legge n. 91/2014, richiede agli enti locali di maggiori dimensioni un referto annuale a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli realizzati.
La questione sottoposta alla Sezione riguarda la verifica dell’effettivo funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati e l’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la funzione del referto. Il documento, intestato all’organo di vertice dell’ente, va trasmesso alla competente Sezione regionale e costituisce uno strumento ricognitivo che completa il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e porta a conoscenza le eventuali irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.
Il referto si pone in coerenza con l’obiettivo, perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni il supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento, nonché di adozione delle opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni.
La Sezione richiama le finalità del controllo delineate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR: verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell’osservanza dei vincoli normativi; rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica; consolidamento dei risultati con quelli degli organismi partecipati.
Gli schemi di relazione per il 2019 e il 2020 sono strutturati in un questionario a risposta sintetica, articolato in sezioni dedicate al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Per il 2020 sono state introdotte l’Appendice Covid e l’Appendice Lavoro Agile.
La Corte rammenta che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, possono irrogare agli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. All’esito dell’analisi, pur non emergendo significative criticità, la Sezione invita l’Amministrazione a una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance, raccomandando l’adozione della contabilità economico-patrimoniale a partita doppia, di un sistema di contabilità analitica, l’implementazione del controllo sulla qualità dei servizi e l’attivazione di confronti sistematici con altre amministrazioni.
Nota della Redazione
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