Copertura finanziaria e quantificazione oneri nelle leggi regionali Lombardia (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 151 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel referto annuale sulle leggi di spesa, verifica la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost. La Relazione tecnica deve esporre l’iter logico-giuridico ed economico che sorregge la stima della spesa, non essendo sufficiente il generico richiamo alla “necessaria disponibilità” del capitolo. La copertura non può essere affermata apoditticamente, ma va corredata dalla dimostrazione della disponibilità residua del pertinente stanziamento. Le clausole di non onerosità e le esenzioni prive di quantificazione sono oggetto di rilievo critico.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha approvato la Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2023, redatta ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012. L’elaborato esamina le undici leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2023, la manovra di bilancio 2024-2026 e quella del triennio precedente.
La procedura si è svolta nel contraddittorio con la Regione, che ha trasmesso i testi e le relazioni tecniche e ha depositato controdeduzioni scritte; i rappresentanti regionali sono stati ascoltati in adunanza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione collaborativa del referto, che non interferisce con le scelte politiche di allocazione ma ne verifica la sostenibilità finanziaria. Il quadro costituzionale di riferimento è dato dall’equilibrio di bilancio e dal principio di copertura, che impongono di misurare l’impatto finanziario di ogni nuova disposizione di spesa.
Le leggi approvate nel 2023 hanno sviluppato un impatto complessivo di circa 31,8 milioni nel 2023, 98,7 milioni nel 2024 e 321,4 milioni nel 2025. La Sezione osserva che la copertura è assicurata in larga prevalenza mediante stanziamenti di bilancio, in particolare attraverso l’assestamento e la legge di stabilità, mentre marginale è il ricorso ai fondi speciali e non si registrano casi di copertura con maggiori entrate o minori spese.
Il vaglio sulla quantificazione si concentra sulla qualità delle relazioni tecniche. Per il Collegato 2024 la Sezione prende atto delle analitiche ricostruzioni relative al supporto delle ATS nella polizia mineraria e al ripristino dell’indennità del Difensore regionale, ma rileva la genericità delle argomentazioni sulla Giornata regionale per le montagne.
Nella legge di stabilità 2024-2026 emergono ulteriori rilievi critici. Quanto al contributo alla Veneranda Fabbrica del Duomo e a quello alla Fondazione delle Stelline, la Relazione tecnica non chiarisce l’iter logico che conduce alla quantificazione e omette di indicare la disponibilità residua dei capitoli incisi. Analogo rilievo è formulato per l’incremento del contributo alla Federazione regionale AICCRE.
La Sezione censura inoltre la qualificazione come meramente ordinamentale, e dunque priva di impatti finanziari, della nuova esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ultra-ventennali iscritti nel R.I.V.S., che sembra invece configurare una minore entrata non quantificata. Nel riesame dell’assestamento 2023 vengono ribadite le criticità già espresse in ordine al riconoscimento dei budget alle ASP e all’operazione su Autostrada Pedemontana Lombarda, per la quale si richiama la necessità di un quadro tecnico-economico analitico.
Il filo conduttore è costante: la quantificazione degli oneri è prerequisito della copertura, e questa non può essere affermata senza la dimostrazione della capienza residua degli stanziamenti, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in tema di autosufficienza delle partite di bilancio.
Nota della Redazione
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