Ritiro in autotutela dell’atto e non luogo a provvedere nel controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 153 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità sugli atti, il ritiro in autotutela del provvedimento oggetto di deferimento, comunicato dall’amministrazione prima della decisione del Collegio, determina il non luogo a provvedere. Venuta meno la res iudicanda per effetto dell’iniziativa dell’amministrazione, il Collegio non esamina nel merito i rilievi di legittimità prospettati in istruttoria. La sopravvenuta caducazione dell’atto rende improduttiva ogni pronuncia sul visto e sulla registrazione, esaurendo la funzione del controllo preventivo rispetto a quel provvedimento.

Il Fatto

La Prefettura di Brescia ha trasmesso al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Lombardia il decreto con cui il Prefetto ha conferito, a titolo di reggenza, l’incarico di dirigente in posizione di staff di un’area prefettizia. Il Magistrato Istruttore ha formulato un foglio di rilievo, ravvisando dubbi di legittimità nella scelta di proseguire nel reiterato utilizzo dell’istituto, in contrasto con le circolari ministeriali in materia.

L’amministrazione ha replicato con proprie controdeduzioni, richiamando la carenza di figure della carriera prefettizia e l’esito negativo di un interpello ministeriale. Il Consigliere delegato ha quindi deferito la questione al Collegio. Prima dell’adunanza, la Prefettura ha comunicato il ritiro in autotutela del decreto, in considerazione dei rilievi della Corte e in vista dell’adozione di un nuovo provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’iter istruttorio e i profili di illegittimità originariamente prospettati. Il foglio di rilievo contestava eccesso di potere per utilizzo della reggenza oltre i limiti ordinamentali e in violazione di circolare, violazione di legge per contrasto con il principio costituzionale del buon andamento, difetto di motivazione e violazione delle norme sulla rotazione degli incarichi dirigenziali.

L’istruttoria aveva accertato che l’ufficio risultava coperto mediante reggenza in modo continuativo e che, dal 2021, l’incarico era stato affidato al medesimo funzionario per effetto di una serie di provvedimenti annuali, l’ultimo dei quali costituiva l’atto deferito.

Le controdeduzioni dell’amministrazione non sono state ritenute idonee a superare i rilievi. La Corte ha osservato che le stesse non valevano a giustificare le lacune argomentative del provvedimento rispetto alla reiterazione dello strumento della reggenza.

Il percorso argomentativo si interrompe, però, per la sopravvenienza segnalata dall’amministrazione. La Prefettura ha comunicato di aver ritirato in autotutela il decreto, proprio in ragione dei rilievi formulati dalla Sezione e in vista di una nuova determinazione che ne tenesse conto.

Preso atto del ritiro, il Collegio dichiara il non luogo a provvedere in merito al decreto deferito. La caducazione dell’atto per iniziativa della stessa amministrazione priva il controllo preventivo del proprio oggetto: nessuna pronuncia sul visto e sulla registrazione può essere resa su un provvedimento che non è più destinato a produrre effetti. I rilievi istruttori restano, dunque, assorbiti dalla sopravvenuta vicenda estintiva dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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