Inapplicabilità del conto giudiziale al consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 215 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione presuppone un debito di custodia, che ricorre quando il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento degli stessi restano estranei al giudizio di conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne consegue che, in difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2015, da un dipendente di un Comune nella qualità di consegnatario di beni mobili. Il conto, datato 30 gennaio 2016 e sottoscritto anche dal responsabile del servizio finanziario, è stato depositato presso la Sezione in data 1° febbraio 2023, con ampio ritardo rispetto alla tempistica prevista dall’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile.
Con relazione del magistrato istruttore il conto è stato deferito al Collegio, rilevata l’insussistenza dei presupposti per una dichiarazione di regolarità e discarico. L’agente ha depositato memoria, deducendo che per i beni affidati, destinati all’uso ordinario degli uffici, non si configurava alcun debito di custodia e chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione dell’agente. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, sui consegnatari con debito di custodia. Per gli enti locali l’art. 93 del T.U.E.L. richiama la gestione dei beni, ma la giurisprudenza contabile consolidata limita l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia, come ricordato dalle pronunce delle Sezioni Abruzzo, Piemonte e Veneto richiamate nel provvedimento.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e funzionale. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede per qualità o quantità la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a conto giudiziale. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, che danno conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei movimenti di carico e scarico e di un connesso obbligo restitutorio.
Nel caso esaminato i beni elencati erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sull’agente un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., le spese processuali sono compensate.
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Nota della Redazione
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