Compensi agli avvocati interni con spese compensate: ammissibili anche senza stanziamento 2013 (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 98 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pronuncia di compensazione integrale delle spese, l’ente pubblico può riconoscere ai propri avvocati interni i compensi professionali a titolo di salario incentivante anche quando lo stanziamento di bilancio relativo all’anno 2013 sia pari a zero. Il limite di finanza pubblica posto dall’art. 9, comma 6, d.l. n. 90/2014 non può infatti tradursi in un divieto assoluto di erogazione, poiché una lettura siffatta contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e uguaglianza e comprimerebbe l’autonomia regolamentare e negoziale dell’ente. In assenza del parametro storico, la determinazione della misura è rimessa alla fonte regolamentare o contrattuale, nel rispetto dei commi 1 e 7 del medesimo art. 9 e degli equilibri di bilancio. I compensi degli avvocati interni non rientrano nel tetto del salario accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, restando soggetti ai soli limiti specifici dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014.

Il Fatto

Il Comune di Cinisello Balsamo, intenzionato a costituire ex novo una propria Avvocatura interna, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la corretta applicazione dell’art. 9, comma 6, d.l. n. 90/2014 in materia di onorari degli avvocati degli enti pubblici in caso di compensazione integrale delle spese.

L’ente ha prospettato due dubbi: se sia possibile riconoscere gli onorari ai legali interni a titolo di salario incentivante quando lo stanziamento 2013 è pari a zero e, in caso positivo, in quale misura; se tali compensi, destinati a transitare nel fondo del salario accessorio, rientrino nel tetto dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 o ne siano esclusi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha innanzitutto verificato i requisiti di ammissibilità del parere. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta legittima perché proveniente dal Sindaco, organo investito del potere di rappresentanza dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti attengono alla materia della contabilità pubblica, poiché l’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014 pone limiti di coordinamento della finanza pubblica finalizzati al contenimento del costo del lavoro, come riconosciuto dalla Corte cost. n. 236/2017.

Sul primo quesito il Collegio ha privilegiato un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il tetto di spesa ancorato allo stanziamento 2013 non può essere letto come inibizione assoluta quando quel parametro storico sia assente: ne deriverebbe una lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e della stessa autonomia regolamentare dell’ente. Tale lettura risponde anche all’esigenza di evitare il più oneroso ricorso a professionisti esterni, coerente con il passaggio, operato in sede di conversione, dalla regola del mancato riconoscimento a quella dell’invarianza della spesa.

Quanto alla misura, la determinazione concreta è rimessa all’autonomia dell’ente, che si esprime mediante la fonte regolamentare o lo strumento negoziale, nel rispetto del limite retributivo di cui all’art. 23, comma 1, d.l. n. 201/2011 richiamato dal comma 1 dell’art. 9 e del vincolo del comma 7, secondo cui a ciascun avvocato non può essere attribuita una somma superiore al proprio trattamento economico complessivo, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Sul secondo quesito la Sezione ha ribadito l’orientamento consolidato in senso negativo. Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, avevano già chiarito, con riferimento alla disposizione di identico tenore dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, che le risorse destinate all’avvocatura interna sono escluse dall’ambito applicativo del tetto del trattamento accessorio. Si tratta di risorse che remunerano prestazioni professionali tipiche, acquisibili all’esterno con possibili costi aggiuntivi, e che alimentano il fondo solo in senso figurativo, non finanziando gli incentivi della generalità del personale. L’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 si è limitato a spostare il parametro temporale dal 2010 al 2016.

Ne consegue che i compensi professionali dei legali interni non soggiacciono ai limiti generali della retribuzione accessoria, ma ai soli limiti specifici dell’art. 9 d.l. n. 90/2014. Il Collegio ha pertanto risposto in senso positivo al primo quesito e in senso negativo al secondo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *