Controllo Corte conti su atti di acquisizione societaria e ritiro della proposta (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 102 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sulla conformità dell’atto di acquisizione di partecipazioni societarie, può pronunciarsi solo su atti che esprimano una volontà dell’amministrazione di costituire una società o di acquistare una partecipazione, anche indiretta. La deliberazione consiliare che si limiti a ritenere – con il proprio dispositivo – la proposta di autorizzazione all’Assemblea non contiene alcuna determinazione di acquisto e non è ascrivibile al perimetro del controllo. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere. Restano ferme le osservazioni già formulate da questa Sezione sull’operazione societaria sottostante.

Il Fatto

La società CIIP SpA, gestore del servizio idrico integrato per l’ATO Marche Sud, trasmette alla Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale di un ente locale socio, adottata con il n. 3 del 23 aprile 2024, insieme al progetto di rinforzamento industriale approvato dal proprio Consiglio di amministrazione e alle delibere degli altri Comuni soci.

Il progetto prevede un’operazione di acquisizione societaria. La delibera consiliare trasmessa, tuttavia, dispone il ritiro della proposta di deliberazione che avrebbe dovuto autorizzare il Comune, quale membro dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dello Statuto. La questione arriva alla Corte perché un atto relativo a un’operazione di acquisizione è stato formalmente inviato per il controllo preventivo di conformità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Dopo le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge n. 118/2022, l’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP assegna alla Corte dei conti il scrutinio di conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha individuato la ratio della funzione nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione con gli strumenti del diritto privato, in ragione delle conseguenze rilevanti della nascita di un nuovo soggetto societario o dell’intervento pubblico in una realtà esistente.

Il punto centrale è però il perimetro oggettivo del controllo. La Sezione esamina il dispositivo della deliberazione consiliare e constata che essa non dispone alcuna acquisizione di partecipazioni, né dirette né indirette. Il testo dell’atto si limita a dare atto del ritiro della proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno.

Da ciò la Sezione trae la conseguenza che l’atto non è ascrivibile all’ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP: manca il presupposto stesso del controllo, ossia una determinazione dell’ente volta all’acquisto di partecipazioni societarie. Il tenore letterale del dispositivo è decisivo per cogliere la sostanza del provvedimento sotto il profilo della qualificazione giuridica e dei correlati effetti.

La Corte dichiara quindi il non luogo a provvedere. Precisa inoltre che l’operazione societaria sottostante è stata oggetto dei pareri espressi con le deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, cui rinvia integralmente: in quelle sedi la Sezione ha rilevato la non conformità dell’operazione alle norme del TUSP. Restano pertanto ferme le osservazioni già formulate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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