Improcedibile il ricorso per revocazione per assenza del ricorrente alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 51 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione davanti alla Corte dei conti, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza e ne dà comunicazione alla segreteria. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, il ricorso è improcedibile e va dichiarato anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 cod. proc. cont. L’improcedibilità consegue automaticamente alla doppia assenza, senza necessità di esaminare il merito dei motivi, restando confermata la sentenza impugnata. La norma trova applicazione anche nel giudizio di revocazione, in forza del rinvio alle regole del giudizio di appello.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che aveva disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico di un dipendente, applicando sulla quota retributiva il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per revocazione, con contestuale istanza cautelare, deducendo un errore di fatto consistente nell’aver ritenuto regolarmente notificato l’atto di appello, nonché l’errata applicazione dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; l’INPS, intervenuto, si è rimesso al collegio sulla prima doglianza e ha chiesto l’accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 6/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il collegio si sofferma, in via assorbente, su una questione processuale, che rende superfluo l’esame dei motivi di revocazione. La trattazione orale del giudizio, iscritto al n. 61890 del registro di segreteria, era stata fissata per l’udienza dell’8 ottobre 2025.
In tale udienza, constatata l’assenza del ricorrente Ministero dell’Interno, il Presidente, sentito il collegio, ha disposto ai sensi dell’art. 196 cod. proc. cont. il rinvio della discussione all’udienza del 18 febbraio 2026, con onere per la segreteria di comunicare l’estratto del verbale a tutte le parti e con espressa avvertenza al ricorrente che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
All’udienza del 18 febbraio 2026 il Presidente ha nuovamente preso atto dell’assenza del ricorrente. Il collegio richiama il disposto dell’art. 196 cod. proc. cont., secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
La fattispecie concreta riproduce esattamente la seconda ipotesi normativa: il ricorrente, già assente alla prima udienza, non si è presentato neppure alla successiva, ritualmente comunicata. Ne deriva, in applicazione della norma, la declaratoria di improcedibilità del giudizio promosso per la revocazione della sentenza n. 142/2024, con compensazione delle spese.
Il collegio non procede quindi all’esame delle censure attinenti alla notificazione dell’atto di appello e all’ambito applicativo della disciplina sul coefficiente pensionistico. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione e determina la conferma della sentenza impugnata, che resta così definitiva tra le parti.
Nota della Redazione
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