Partecipazioni indirette e gestore unico del servizio idrico: elementi ostativi (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 58 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una nuova società, per il tramite di due proprie partecipate, rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP e soggiace alla funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti. Il pronunciamento previsto dall’art. 5, comma 4, TUSP, pur denominato “parere” dal legislatore, postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo, con parametri ed esiti predeterminati. La verifica investe l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La motivazione è carente quando non pone a confronto l’opzione prescelta con la gestione diretta o con l’assunzione del servizio da parte del gestore unico, perpetuando la partecipazione a due soggetti per un unico servizio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla deliberazione con cui il Comune di Villafranca Piemonte ha autorizzato i propri rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, la Società Pinerolese Acque S.p.A., partecipata al 51% da SMAT S.p.A. e al 49% da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. L’operazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, insieme ad altre quarantatré deliberazioni consiliari di contenuto analogo.

L’iniziativa risponde alla scadenza, al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di ACEA nel territorio dell’ATO TO3, di cui SMAT è gestore unico. La nuova società avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese, subentrando ad ACEA nel conferimento del ramo d’azienda idrico, con un contratto di servizio di durata decennale. Il Comune, già socio di entrambe le partecipate dirette, avrebbe acquisito una partecipazione indiretta nella NewCo per il tramite di SMAT e ACEA.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura dell’attività esercitata. Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16 del 2022, hanno chiarito che la pronuncia ex art. 5, comma 4, TUSP integra un controllo, non un’attività consultiva, poiché interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e con parametri individuati dal legislatore. Lo scrutinio si articola secondo i criteri della deliberazione n. 23/2022, che impone la verifica della necessità della società, delle ragioni e finalità della scelta, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e dell’assenza di contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.

Sotto il profilo della necessità, la Corte rileva che la scelta di costituire la nuova società non risponde a espresse previsioni legislative, ma a una decisione discrezionale delle due partecipate dirette. La Sezione richiama l’art. 4 TUSP e la giurisprudenza della Corte costituzionale n. 201/2022, che ha qualificato l’onere motivazionale come rafforzato, nonché il principio di funzionalizzazione e l’infungibilità dello strumento societario. La motivazione degli atti omette di spiegare perché le difficoltà del gestore unico nell’assunzione diretta del servizio si ripercuoterebbero in misura significativa sul singolo comune, la cui quota è minima. Né emerge come la soluzione alternativa avrebbe determinato la dispersione delle professionalità del gestore uscente, posto che il personale sarebbe stato trasferito a SMAT insieme alle infrastrutture.

Il profilo più critico è la creazione di un nuovo soggetto che, subentrando ad ACEA, si affiancherebbe a SMAT, perpetuando l’anomalia di due partecipate per l’erogazione di un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, tale duplicazione sarebbe giustificabile solo in presenza di ragioni eccezionali, quando la soluzione ordinaria prevista dalla legge – l’assunzione della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato – è disponibile. Ne deriva il rischio di violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, per detenzione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, dalla perizia asseverata emerge un valore del ramo d’azienda negativo per euro 340.915,22, con la prospettiva di un esborso netto di liquidità a carico del comune istante tramite la socia fondatrice. Il piano industriale prevede margini operativi esigui, poco superiori all’1% dei costi operativi, a fronte di un gestore unico economicamente solido.

Sul versante degli aiuti di Stato, la Corte osserva che, cessata la gestione salvaguardata, ACEA conserverebbe, quale socio al 49%, la possibilità di beneficiare degli utili della NewCo. La circostanza che i proventi derivino dalla tariffa idrica non esclude di per sé l’applicabilità della disciplina, configurandosi la tariffa come prestazione patrimoniale imposta. La motivazione avrebbe dovuto valutare la peculiare posizione della società multi-utility. Per tali ragioni la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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