Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 135 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile e la sua trasmissione alla Sezione giurisdizionale rendono la resa concretamente e regolarmente intervenuta, con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza. La carenza del provvedimento di parificazione non osta alla definizione del giudizio quando la documentazione contabile risulti comunque acquisita agli atti.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Lombardia di assegnare all’agente contabile di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’annualità 2019, con applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inadempimento. Con decreto n. 11 del 5.2.2025 era stato fissato il termine di 120 giorni per il deposito e quello successivo di 60 giorni per la trasmissione dell’atto all’ente.
L’amministrazione comunale, in data 11 aprile 2025, ha trasmesso il conto entro il termine assegnato. All’udienza camerale la Procura ha preso atto della trasmissione della documentazione contabile, rilevando tuttavia che non risultava agli atti il provvedimento di parificazione.
La Motivazione della Corte
La documentazione versata in atti è risultata comprensiva della deliberazione della Giunta Comunale n. 61/2020, con cui il conto era stato approvato dall’amministrazione. Il conto era stato approvato nel 2020 ma non trasmesso alla Sezione giurisdizionale. L’agente contabile, nel frattempo collocata a riposo, è stata interpellata dall’amministrazione e ha provveduto alla ricostruzione del documento, depositato in atti.
La Corte ha ritenuto che la resa del conto sia concretamente e regolarmente intervenuta, nonostante la mancanza del provvedimento di parificazione. Il collegio ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).
Su queste basi la Corte è pervenuta alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, nulla disponendo per le spese. Gli atti sono stati rimessi al Magistrato relatore per il loro concreto esame.
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Nota della Redazione
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