Contributi figurativi riconoscibili solo in presenza di norma espressa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 69 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dei contributi figurativi, a domanda o d’ufficio, presuppone sempre una previsione normativa espressa, trattandosi di una deroga al sistema della contribuzione previdenziale. Allo svolgimento di attività lavorativa consegue ordinariamente il versamento dei contributi; fuori da tale ipotesi il legislatore può riconoscere contributi figurativi solo in casi particolari espressamente disciplinati. L’art. 60 della legge n. 219/1981 non contiene alcuna disposizione abilitante in tal senso per il personale convenzionato degli enti locali, né la relativa previsione è estensibile analogicamente. Il riconoscimento che l’attività prestata sia stata quella ordinaria dell’ente datore di lavoro presuppone un accertamento riservato alla giurisdizione del giudice del lavoro e non al giudice contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un comune, chiedeva all’INPS il riconoscimento dei contributi figurativi per il periodo dall’1.05.1985 al 30.11.1988, ai soli fini del diritto a pensione, per accedere alla pensione quota 100 ex art. 14 d.l. n. 4/2019. L’attività era stata svolta in qualità di dipendente “convenzionato” ex art. 60 legge n. 219/1981, prima dell’immissione in ruolo con decorrenza 1.12.1988.
L’INPS rigettava la richiesta con provvedimento dell’1.12.2020. Il ricorrente adiva allora la Corte dei conti chiedendo l’annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto ai contributi figurativi, oltre alla condanna dell’ente alle spese. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, eccependo la propria estraneità al rapporto di lavoro e il principio di tassatività delle ipotesi di contribuzione figurativa. Il comune rimaneva contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il thema decidendum. La domanda è formulata come “ricongiunzione” dei contributi figurativi presso la gestione INPS, ma poiché tali contributi non erano mai stati riconosciuti, essa va interpretata come volta al previo riconoscimento e poi alla ricongiunzione.
Nel merito, il Collegio esamina le due argomentazioni del ricorrente. La prima si fonda sulla possibilità di ottenere contributi figurativi senza versamento di oneri. La Corte osserva che le ipotesi richiamate attengono a casi in cui il soggetto non presta attività lavorativa, percepisce un’indennità dall’INPS o una retribuzione ridotta, e che in ogni caso la possibilità di riconoscere contributi figurativi è sempre prevista espressamente dalle norme. Si tratta infatti di una deroga al sistema della contribuzione, ammessa solo in presenza di una norma espressa, come nelle ipotesi di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione guadagni.
Quanto al precedente sui lavoratori socialmente utili, il ricorrente omette di indicare la norma espressa che lo sorregge, ovvero l’art. 8, comma 19, d.lgs. n. 368/1997. La Corte richiama la propria giurisprudenza di sezione (Sez. Campania n. 896/2022), secondo cui in assenza di una simmetrica disposizione abilitante non è censurabile il diniego dell’INPS, e ribadisce che la previsione non è estensibile analogicamente al caso di specie.
La seconda argomentazione riguarda l’asserito svolgimento di compiti ordinari dell’ente, oltre quelli previsti dalla convenzione. La Corte rileva che l’attività trovava la propria disciplina nell’art. 60 legge n. 219/1981 e nella convenzione sottoscritta. Il riconoscimento che l’attività fosse quella ordinaria di qualsiasi dipendente presuppone un accertamento, anche solo incidentale, che afferisce alla giurisdizione del giudice del lavoro: solo previo riconoscimento del datore di lavoro, o del giudice del lavoro in caso di contestazione, il giudice contabile potrebbe decidere sui contributi.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400 a favore dell’INPS, nulla in favore del comune contumace.
Nota della Redazione
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