Inammissibile il parere richiesto dall’Università sulle Aziende ospedaliere integrate (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 32 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è disciplinata dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la riserva alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. L’elenco dei soggetti legittimati ha natura tassativa e non ammette estensioni analogiche. Le Università degli Studi non rientrano tra gli enti abilitati a sollecitare l’attività consultiva. Ne consegue che la richiesta di parere proposta da un ateneo è soggettivamente inammissibile, restando precluso l’esame nel merito del quesito.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Perugia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria una richiesta di parere, acquisita al protocollo, vertente sull’applicazione della normativa che disciplina il trattamento economico del personale universitario nell’ambito delle costituende Aziende ospedaliere universitarie integrate di Perugia e Terni.

L’ente ha premesso che è in corso la definizione dei rapporti convenzionali con le Aziende ospedaliere e che è stato adottato il Protocollo generale d’intesa tra la Regione Umbria e la stessa Università, in attuazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il quesito riguarda in particolare la conformità a legge dell’art. 24 del Protocollo d’intesa “preadottato”, che regola tale aspetto, con richiamo all’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 e al principio di integrazione, e non di equiparazione, tra personale universitario e dirigente medico ospedaliero.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, prima di ogni esame di merito. La questione non attiene al contenuto del quesito, ma alla legittimazione dell’istante a sollecitare la funzione consultiva.

Il Collegio richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica. La legittimazione appartiene dunque alle Regioni, che la esercitano direttamente, e agli enti locali territoriali indicati, le cui richieste sono formulate di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

La Corte valorizza la costante linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, che ha confermato la natura tassativa dell’elenco contenuto nella disposizione richiamata. Nella specie rileva la legge regionale dell’Umbria istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali, che definisce il canale di trasmissione delle istanze degli enti locali.

L’Università degli Studi non figura tra i soggetti contemplati dalla norma. La sua posizione istituzionale, pur caratterizzata da autonomia, non integra il requisito soggettivo richiesto per accedere all’attività consultiva della Sezione regionale. La richiesta non può quindi essere esaminata nel merito.

Il Collegio dichiara pertanto il quesito soggettivamente inammissibile, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Università degli Studi di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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