Conto giudiziale irregolare senza ammanco del consegnatario di magazzino farmacia (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 94 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, l’accertamento della difformità tra le risultanze del registro generale di movimentazione di magazzino e i documenti giustificativi di carico e scarico integra irregolarità del conto, che ne impedisce la declaratoria di regolarità e il discarico dell’agente contabile. L’irregolarità formale, quando non si traduce in alcuna differenza di valore tra le poste, non dà luogo ad ammanco e non giustifica alcun addebito, restando il conto irregolare sul solo piano documentale. La mancata sottoscrizione per ricevuta dei movimenti di scarico, unita alla discordanza tra le risultanze informatiche e i buoni, costituisce autonoma criticità che preclude l’approvazione del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto di un agente contabile, consegnatario del magazzino farmacia di un’azienda ospedaliera, per l’esercizio 2019. Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore rilevava che il conto giudiziale non risultava rappresentativo della gestione, per la discordanza tra i dati contabili e le scritture trasmesse e per la mancata produzione dei buoni di carico e scarico e delle fatture.
Disposta la rimessione degli atti al magistrato istruttore, con relazione integrativa questi confermava la parziale non corrispondenza del conto alla documentazione, con riguardo alla consistenza finale della categoria dispositivi medici e presidi chirurgici e a due prodotti campionati. L’agente contabile depositava memoria, chiedendo il discarico totale o, in subordine, la dichiarazione di irregolarità formale senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conto, allo stato degli atti, non è idoneo a rappresentare compiutamente la gestione. Le criticità evidenziate dal magistrato istruttore, infatti, non consentono la declaratoria di regolarità e discarico.
Quanto al primo prodotto, la Corte rileva la mancanza di corrispondenza tra il carico indicato sul registro generale di movimentazione e il dato desumibile dalle fatture e dai documenti di trasporto. Lo stesso agente contabile confermava la spiegazione dell’istruttore, trattandosi di un prodotto la cui consegna si riferisce a una confezione contenente due siringhe. Tuttavia, pur in presenza di tale irregolarità, la Corte esclude qualsiasi ammanco, non emergendo alcuna differenza di valore.
Rilievo diverso assume il secondo prodotto. La Corte accerta la mancata corrispondenza, per il carico, tra il registro generale di movimentazione e i dati desunti dai buoni di carico e dalle fatture, nonché, per lo scarico, tra il registro e i buoni di scarico. A ciò si aggiunge che i movimenti trasmessi, pur recanti i dati identificativi del movimento e il nominativo del soggetto che lo ha operato, non sono firmati per ricevuta.
Quanto all’ammanco prospettato per le dodici unità risultanti in scarico dal registro ma prive di buono, l’agente contabile rappresentava che la differenza poteva riferirsi proprio ai prodotti erroneamente rilevati su un sub conto e non ricompresi nell’estrazione informatica utilizzata per redigere il conto. Tale argomentazione, osserva la Corte, appare idonea a giustificare l’irregolarità, poiché il dato verosimilmente non è confluito nel sistema informatico.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’irregolarità del conto con esclusione di qualsiasi ammanco, senza pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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