Conto giudiziale improcedibile senza parificazione dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 231 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce presupposto processuale imprescindibile della giustiziabilità del conto giudiziale. In sua assenza il giudice contabile non può procedere alla verifica e il conto deve essere dichiarato improcedibile. L’adempimento, disciplinato dall’art. 618 del RD n. 827/1924, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL, e dagli artt. 139, comma 2, 140 e 145, comma 3, c.g.c., deve precedere il deposito del conto presso la sezione giurisdizionale. La parifica non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati dall’agente, ma postula un controllo incrociato con le scritture esterne in possesso dell’ente. La nota di riconciliazione tra conto del tesoriere e contabilità dell’ente non assolve alla funzione della parificazione e non può sostituirla.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dalla banca quale tesoriere di un ente locale per l’esercizio 2015, depositato presso la sezione giurisdizionale nel gennaio 2020. Il magistrato istruttore, con relazione istruttoria, ha rimesso il conto al Collegio evidenziando profili di irregolarità ostativi all’approvazione e al discarico dell’agente: deposito tardivo, assenza di documentazione allegata, mancata approvazione e parificazione, mancanza della relazione dell’organo di controllo interno.
L’amministrazione, con memoria, ha confermato l’acquisizione del conto nell’aprile 2016 e l’assenza di provvedimenti formali di parifica fino al rendiconto 2018, ritenendo sufficiente il parere di regolarità espresso sul rendiconto; ha inoltre richiamato una nota di riconciliazione sottoscritta dal responsabile dell’area finanziaria. L’agente contabile ha chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e il proprio discarico, sostenendo che il ritardo fosse imputabile all’ente e che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno non potesse essergli riferita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della giustiziabilità del conto in assenza di parificazione. Rileva che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla verifica giudiziale, dovendosi dichiarare il conto improcedibile per difetto della necessaria e presupposta parifica.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 618 del RD n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù del richiamo dell’art. 93 TUEL, disciplina l’adempimento; l’art. 139, comma 2, c.g.c. prevede che l’amministrazione, individuato il responsabile del procedimento, depositi il conto previa parificazione; la lettura congiunta dell’art. 140, commi 1 e 3, c.g.c. ribadisce che il conto munito di attestazione di parifica è depositato in segreteria e che tale deposito costituisce in giudizio l’agente dell’amministrazione. L’art. 145, comma 3, c.g.c. impone al giudice relatore di accertare la parificazione prima di esaminare il conto. Ne deriva l’indefettibilità dell’adempimento ai fini della corretta instaurazione delle attività giudiziali di revisione.
Quanto alla natura della parifica, il Collegio richiama il proprio orientamento (Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 141/2024): essa deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o su altri elementi in suo possesso e non può fondarsi sulle sole scritture prodotte dall’agente. La parifica non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione sia coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’ente, attraverso un controllo incrociato tra i dati forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle distinte scritture dell’amministrazione.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha confermato l’irregolarità evidenziata dal magistrato istruttore, dando atto dell’assenza di provvedimenti formali di parifica fino al rendiconto 2018. Nessun rilievo assume la nota di riconciliazione degli importi tra conto del tesoriere e contabilità dell’ente, che assolve a tutt’altra funzione rispetto alla parificazione e non ha valenza rappresentativa della gestione.
La declaratoria di improcedibilità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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