Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto reale su questioni di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 29 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone, sul piano sostanziale, l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da divergenze interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non costituisce presupposto idoneo ad attivare la funzione di controllo successivo. In difetto di tale contrasto, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere e restituisce l’atto così come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto a tempo indeterminato di un docente, adottato da un istituto comprensivo statale e già registrato con riserva ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. L’atto era pervenuto alla Ragioneria in data successiva di alcuni mesi rispetto alla decorrenza dei suoi effetti, così vanificando il prescritto controllo preventivo: la Ragioneria lo aveva restituito privo del visto per violazione dell’obbligo di invio contestuale all’adozione, previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.
Il dirigente scolastico, preso atto dell’osservazione, aveva chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 citato. La questione è giunta alla valutazione collegiale unitamente ad altri settantasette provvedimenti analoghi, tutti accumunati dalla stessa criticità: la Ragioneria non aveva esercitato il controllo preventivo di propria competenza ritenendo il ritardo ostativo alla funzione. L’ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia e non risultano precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Passa poi all’esame del merito, prendendo in considerazione le controdeduzioni dell’ufficio di controllo.
Il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: il controllo successivo della magistratura contabile presuppone che il dirigente responsabile abbia dato seguito all’atto sotto la propria responsabilità, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria. Solo in tal caso si realizza quel contrasto reale che legittima l’intervento della Corte, chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà di non conformarsi.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che definisce la funzione della Corte quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato. Da ciò discende che restano del tutto irrilevanti le divergenze meramente formali tra amministrazione attiva e Ragioneria che non sfocino in un reale contrasto interpretativo in punto di diritto.
Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo una problematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Tale circostanza esclude la sussistenza del contrasto richiesto dalla norma quale presupposto fondamentale, necessario e assorbente.
Il Collegio dichiara quindi l’inconferenza della giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria, relativa a fattispecie in cui il ritardo si accompagnava a plurime illegittimità o a termini stabiliti a pena di decadenza, e in ogni caso ad atti scrutinati nel merito. Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10, con conseguente non luogo a provvedere e restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.