Fondo risorse decentrate e mancata sottoscrizione del contratto integrativo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 295 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, ove il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sia stato formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, ma il contratto decentrato integrativo (o il sostitutivo atto unilaterale) non sia stato sottoscritto entro l’esercizio, sospende la pronuncia sul merito e sottopone al Presidente della Corte la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, o alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, le questioni di massima sull’esatta interpretazione del punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. La rimessione è giustificata dalla non lineare formulazione della disposizione, dalla sua attitudine a diffusa applicazione e dal concreto pericolo di decisioni difformi tra le Sezioni territoriali. La funzione nomofilattica è attivata per assicurare coerenza unitaria nella materia del coordinamento della finanza pubblica.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, formulando due quesiti strettamente correlati sul fondo risorse decentrate disciplinato dal CCNL del comparto funzioni locali.
Il primo quesito riguarda la possibilità di conservare, a fine esercizio, la parte variabile del fondo già costituito e certificato, quando non si possa assumere l’impegno per mancata sottoscrizione del contratto decentrato. Il secondo chiede se l’obbligazione possa ritenersi unilaterale e perfezionarsi con la sola volontà dell’ente di integrare il fondo con le risorse variabili facoltative, consentendone la distribuzione anche in assenza di accordo annuale, ma con regolare costituzione del fondo e con destinazione già individuata dal contratto integrativo triennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara ammissibile la richiesta sotto il profilo soggettivo, provenendo dall’organo di vertice dell’ente e trasmessa tramite il C.A.L., e sotto il profilo oggettivo, in quanto attiene alla corretta disciplina giuscontabile della contrattazione integrativa. Ricorda però che l’interpretazione delle clausole contrattuali è estranea alla funzione consultiva, essendo demandata alle parti e all’ARAN.
La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del fondo con atto unilaterale di natura gestionale, la sottoscrizione del contratto decentrato, che costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione secondo la competenza finanziaria potenziata.
Dall’esame del punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 emerge che la costituzione del fondo è presupposto del vincolo sul risultato di amministrazione, mentre la sottoscrizione del contratto decentrato è presupposto necessario per l’erogazione. Il Collegio individua così una duplice fattispecie: in caso di mancata costituzione del fondo, le economie confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota obbligatoria di fonte nazionale; in caso di fondo costituito e contratto sottoscritto entro l’esercizio, le somme confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza contabile si è divisa. Un orientamento ammette l’erogazione della produttività anche in assenza di contratto annuale, purché vi siano costituzione definitiva del fondo, certificazione dei revisori e tempestiva assegnazione degli obiettivi entro l’anno. L’orientamento opposto preclude in assoluto l’erogazione del salario accessorio in mancanza di sottoscrizione, con trasferimento delle risorse variabili in economia di bilancio.
Poiché la questione coinvolge una pluralità di amministrazioni e presenta i caratteri della particolare importanza ed obiettiva complessità, la Sezione sospende la pronuncia nel merito e rimette al Presidente della Corte la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite o alla Sezione delle autonomie due questioni di massima: se, costituito e certificato il fondo, in assenza di contratto entro l’esercizio, tutte le risorse siano definitivamente vincolate o quali costituiscano economie non vincolate; e se le risorse confluite nella quota vincolata siano legittimamente impegnabili ed erogabili sulla base di un contratto sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento.
Nota della Redazione
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