Decorrenza degli accessori e valorizzazione pensionistica degli arretrati (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 330 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice del lavoro che accerta il diritto all’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/79, utile ai fini previdenziali, obbliga l’INPS a riliquidare il trattamento di quiescenza, valorizzando l’arretrato retributivo. Il diritto azionabile innanzi alla Corte dei conti non è configurabile se non dal momento della sentenza giuslavoristica di primo grado che accerta il diritto, ove posteriore al collocamento in quiescenza. Sugli importi spettanti decorrono interessi e rivalutazione, computati con il criterio dell’assorbimento, dalla data di cessazione dal servizio. È inammissibile la domanda riconvenzionale dell’INPS volta alla manleva delle amministrazioni datoriali, ove non sia stata chiesta la fissazione di nuova udienza ai sensi dell’art. 418 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’Università degli Studi di Palermo e in servizio presso un’Azienda Ospedaliera Universitaria, era stata equiparata alla categoria sanitaria DS e collocata in quiescenza dal 1° novembre 2015. Con una prima decisione di appello, passata in giudicato, era stato affermato il suo diritto all’equiparazione economica ex art. 31 d.P.R. n. 761/79 al profilo di dirigente amministrativo di primo livello. Una successiva sentenza del giudice del lavoro aveva poi condannato le amministrazioni al versamento delle differenze retributive per il periodo 2009-2015.
Eseguito il pagamento e trasmessi i dati aggiornati, la ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS e le amministrazioni datrici, lamentando che la pensione in godimento fosse stata liquidata sulla base della retribuzione della categoria DS, senza valorizzare l’indennità riconosciuta in sede giudiziale. Ha chiesto la rideterminazione del trattamento e la condanna al pagamento delle differenze, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’INPS. Il ricorso amministrativo inoltrato dall’interessata, pur genericamente qualificato, è stato ritenuto analitico nell’intimare la rivisitazione del trattamento pensionistico alla luce dell’arretrato ex art. 31 d.P.R. n. 761/79. Esso integra una valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione pensionistica, condizione di ammissibilità della domanda.
Quanto alle amministrazioni datrici, la Corte ha affermato che il giudicato giuslavoristico determina un obbligo conformativo a concorrere alla definizione del procedimento di riliquidazione, alimentando i flussi informativi e certificando le nuove retribuzioni, a prescindere da specifiche istanze della parte vittoriosa.
Nel merito, la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, difettando le convergenti conclusioni di tutte le parti richieste dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre negato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché mancava la prova dell’intervenuto pagamento delle differenze. Il presupposto della valorizzazione pensionistica è l’accertamento giudiziale dello svolgimento delle mansioni, sicché il diritto è azionabile dalla sentenza giuslavoristica di primo grado, ove posteriore alla quiescenza. Nel quinquennio successivo si registrano atti interruttivi della prescrizione.
La Corte ha quindi affermato il diritto alla riliquidazione pro-futuro e al pagamento delle differenze tra i ratei corrisposti e quelli risultanti dalla nuova determinazione, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati per assorbimento, essendo l’obbligazione pensionistica debito di valore.
È stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell’INPS, diretta alla manleva delle amministrazioni convenute, per difetto dell’istanza di fissazione di nuova udienza imposta dall’art. 418 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 159 c.g.c., con rilievo officioso.
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Nota della Redazione
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