Revocatoria contabile delle donazioni del sanitario debitore erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 164 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale risarcitorio, del quale la Procura regionale della Corte dei conti può chiedere la tutela, sorge al momento del compimento del fatto illecito e non al momento del suo accertamento giudiziale. Ne consegue che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore dopo tale momento sono successivi al sorgere del credito e integrano il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria con la sola consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza necessità di dolo specifico. La disciplina degli artt. 2901-2904 cod. civ. si applica davanti alla Corte dei conti in virtù del rinvio contenuto nell’art. 73 del codice di giustizia contabile, con la conseguenza che la Procura regionale dispone dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Nel caso di atti a titolo gratuito il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, non anche al terzo donatario.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una condanna al risarcimento del danno subita da una struttura sanitaria per la condotta colposa di due medici in un parto, con esiti permanenti per la neonata. Dopo il pagamento risarcitorio seguito a una definizione transattiva, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il medico debitore e il di lei figlio chiedendo la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’azienda ospedaliera creditrice, di due donazioni aventi ad oggetto il medesimo immobile: la nuda proprietà, dapprima, e poi l’usufrutto, con consolidamento della piena proprietà in capo al donatario.

Il credito azionato trova titolo in una pronuncia della Sezione regionale, confermata in appello con rideterminazione dell’importo addebitato al sanitario. Le donazioni sono state poste in essere, rispettivamente, dopo la prima condanna contabile e, la seconda, dopo la notifica dell’invito a dedurre relativo all’ulteriore voce di danno indiretto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione revocatoria. Quanto al requisito soggettivo del creditore, si richiama la nozione lata di credito accolta dall’art. 2901 cod. civ., comprensiva della semplice ragione o aspettativa, con irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: anche il credito litigioso abilita all’esperimento dell’azione. Il rinvio dell’art. 73 del codice di giustizia contabile consente alla Procura regionale di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela delle ragioni creditorie.

Sul piano cronologico la Corte ribadisce che l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto impugnato si valuta con riferimento al momento dell’effettiva insorgenza del credito e non a quello dell’accertamento giudiziale, né alla data di notifica dell’invito a dedurre o di deposito della sentenza di condanna. Nel caso concreto il credito risale al mese di maggio 2007, data della condotta sanitaria illecita, e le due donazioni sono quindi da qualificarsi successive.

Poiché si tratta di atti a titolo gratuito, il consilium fraudis è richiesto soltanto in capo alla debitrice; in tale ipotesi, essendo l’atto successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza che l’atto di disposizione diminuisca il patrimonio e la garanzia spettante al creditore ai sensi dell’art. 2740 cod. civ. Il Collegio valorizza la circostanza che la donante abbia mantenuto a proprio esclusivo carico l’ammortamento del mutuo gravante sull’immobile donato.

Quanto al presupposto oggettivo, l’eventus damni risiede nella obiettiva maggiore difficoltà di escussione del patrimonio del debitore; non occorre un danno attuale, essendo sufficiente la maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. La Corte accoglie pertanto la domanda e dichiara inefficace, nei confronti dell’azienda creditrice, il trasferimento della sola quota del 50% dell’immobile ascrivibile alla convenuta, con condanna dei contumaci alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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