Conti agenti riscossori irregolari senza addebito per commistione incassi e violazione annualità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 341 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la commistione tra registrazioni di incassi effettuati con modalità di pagamento diverse e l’utilizzo di sopravvenienze attive di un esercizio per ripianare carenze di quello precedente integrano irregolarità contabile, in violazione dei principi di chiarezza e di corretta rappresentazione dei fatti gestionali e del principio di annualità. Le rilevazioni delle singole transazioni devono consentire la riconciliabilità con la documentazione di riscontro e non ammettono compensazioni finanziarie tra gestioni annuali differenti. Quando le irregolarità attengono alla sola rilevazione ed esposizione aggregata dei fatti gestionali, senza pregiudizio per le somme dovute, il giudice dichiara l’irregolarità dei conti senza pronunciare condanna a carico degli agenti contabili. La declaratoria di irregolarità in assenza di addebito esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda due conti giudiziali relativi alla gestione degli incassi CUP e ALPI presso una ASL del Lazio per l’esercizio 2019. Il primo conto è stato reso da un agente contabile dipendente della struttura sanitaria per la frazione 1-15 gennaio 2019; il secondo dalla società subentrata nella gestione dal 16 gennaio al 31 dicembre 2019.
All’esito dell’esame, il Giudice designato ha rilevato criticità di analogo contenuto per entrambe le gestioni: ordinata tenuta delle scritture e correttezza dei riversamenti. Dall’analisi degli introiti è emersa una commistione tra le registrazioni delle diverse modalità di pagamento (contanti, POS, carta di credito, assegni) e l’erroneo utilizzo di sopravvenienze attive. Il confronto tra reversali di incasso e provvisori di versamento ha evidenziato discrasie tra incassato e riversato. La società, costituitasi, ha chiesto il discarico evidenziando che il mancato versamento era stato successivamente adempiuto e che il sistema informatico aveva richiesto interventi correttivi manuali. La Procura regionale ha aderito alla richiesta di declaratoria di irregolarità.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio dichiara la contumacia dell’agente contabile non comparso, al quale risultano regolarmente notificati il decreto di fissazione d’udienza e la relazione del Giudice designato ai sensi dell’art. 147, comma 4, c.g.c., come previsto dall’art. 145 c.g.c. per il giudizio di conto.
Nel merito, la Corte conferma il primo profilo di censura. I prospetti di rendicontazione riportano flussi di incasso con mezzi di pagamento diversi e operano compensazioni tra importi di diversa fonte. Tale modalità contabile non rispetta i principi di chiarezza e di corretta rappresentazione dei fenomeni gestionali. In presenza di diverse opzioni di pagamento, le rilevazioni delle singole transazioni e la rendicontazione consuntiva devono poter ricostruire i flussi per ciascuna modalità e consentirne la riconciliabilità con la documentazione di riscontro.
Accolto anche il secondo profilo. L’utilizzo di sopravvenienze attive del 2020 per il riversamento di somme introitate nel 2019, con riferimento all’importo sopravvenuto di euro 27,8 generatosi nel 2020, viola il principio di annualità. I prospetti devono riportare i fatti di competenza dello specifico periodo e non ammettono compensazioni finanziarie tra gestioni annuali differenti.
Il Collegio osserva che le irregolarità non sono specificamente contestate dall’agente costituito ex art. 95 c.g.c. e incidono sulle risultanze finali dei conti, rappresentando i saldi di apertura delle gestioni successive. Tuttavia, in linea con la memoria difensiva e con la relazione, dalle irregolarità accertate non conseguono addebiti: esse attengono alla sola rilevazione dei fatti gestionali e alla loro esposizione aggregata. Il mancato versamento di euro 389,89 è stato successivamente adempiuto con ordinativo del successivo esercizio.
In conclusione, i conti vanno dichiarati irregolari senza condanna degli agenti, secondo l’indirizzo richiamato dal Collegio (C. conti, Sez. giur. Lazio, sent. 731/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 210/2018). Le argomentazioni costituiscono elementi di indirizzo per le rendicontazioni future; la declaratoria di irregolarità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio, che dichiara compensate.
Nota della Redazione
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