Ricalcolo pensione ufficiali giudiziari: retribuzione media pensionabile e doppio calcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 94 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore del personale già iscritto alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari la pensione è determinata dalla somma di due quote: quella relativa all’anzianità maturata al 31.12.1992, calcolata applicando l’aliquota della tabella A allegata alla legge n. 16/1986 alla retribuzione spettante alla cessazione, e quella relativa al periodo successivo, ottenuta moltiplicando la retribuzione media pensionabile per la differenza tra l’aliquota del servizio totale e quella già individuata al 31.12.1992. La retribuzione media pensionabile è la media delle retribuzioni godute, rispettivamente, nel 50% del periodo lavorativo decorrente dal 1.1.1993 e, dal 1.1.1996, nel 66,6% di esso per chi al 31.12.1992 vantava almeno quindici anni di servizio. Nel calcolo dei mesi utili si deve tenere conto dei singoli mesi di effettivo godimento della medesima retribuzione tra una variazione e l’altra.

Il Fatto

Il ricorrente, già ufficiale giudiziario addetto a un ufficio UNEP presso una Corte d’appello e collocato in quiescenza, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico. Ha dedotto che l’INPS avrebbe liquidato la pensione su una retribuzione media pensionabile inferiore a quella risultante dalla documentazione trasmessa dall’amministrazione di appartenenza.

Dopo che il giudice ordinario, con sentenza, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa è stata riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale per la Calabria. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un trattamento più elevato a decorrere dal collocamento in quiescenza, oltre agli arretrati dal 2007 al 2021, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha chiesto il rigetto, eccependo la prescrizione quinquennale e l’inammissibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’operazione di calcolo svolta dall’INPS rispetto al quadro normativo di riferimento. Il nucleo della controversia riguarda la determinazione della retribuzione media pensionabile per il personale UNEP, disciplinata dal combinato disposto dell’art. 13 del D.L. n. 503/1992 e dell’art. 17 della legge n. 724/1994.

Il giudice ha ricostruito la struttura della pensione: una prima quota per l’anzianità maturata al 31.12.1992, con l’aliquota della tabella A allegata alla legge n. 16/1986 applicata alla retribuzione alla cessazione, e una seconda quota per il periodo successivo, data dal prodotto tra retribuzione media pensionabile e differenza delle aliquote. Il denominatore di calcolo è la media delle retribuzioni godute nel 50% del periodo decorrente dal 1.1.1993, elevato al 66,6% dal 1.1.1996 per chi al 31.12.1992 aveva almeno quindici anni di servizio.

Esaminando il foglio di calcolo contestato, la Corte ha verificato che l’INPS aveva considerato diciotto mesi del primo periodo e ottantotto mesi del secondo, per una base complessiva di centosei mesi decorrenti dal marzo 1998. Ha quindi chiarito che l’ultima retribuzione di euro 39.680,17 è proprio la somma su cui è stato operato il calcolo, mentre l’importo minore di euro 36.326,29 non è nel foglio di calcolo, ma attiene alla retribuzione teorica del periodo di riferimento.

La Corte ha sottolineato l’errore metodologico della consulenza tecnica di parte: i prospetti del consulente non considerano i singoli mesi di godimento della medesima retribuzione tra una variazione e l’altra, con la conseguenza che il calcolo risulta necessariamente più alto. Ha altresì rilevato che i due documenti richiamati dal ricorrente non sono estranei tra loro, ma si co-appartengono, e che la riliquidazione del 2011 ha operato un ricalcolo in melius.

Quanto ai profili processuali, la Corte ha precisato che non è dato comprendere quale provvedimento di liquidazione sia stato impugnato, se quello del 2007 o quello del 2011, ma che tale aspetto non è rilevante, poiché il ricorrente ha contestato il sistema di calcolo comune a entrambi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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