Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 15 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c.; la definizione del giudizio, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., spetta pertanto al giudice monocratico con sentenza. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto non può assumere la forma del decreto monocratico, privo di motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., ma deve essere costituito dalla sentenza. Il deposito del conto nel termine assegnato determina la pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un ente locale, con ricorso depositato il 30 giugno 2023, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto n. 7 del 14 settembre 2023 assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per il deposito del conto all’ente e a quest’ultimo il termine del 31 maggio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.

Il Comune provvedeva effettivamente al deposito dei conti il 31 maggio 2024. Il 30 agosto 2024 la Procura depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere per integrale adempimento dell’obbligo, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto una questione di forma della decisione. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza monocratica. La fase collegiale, infatti, è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c..

Il giudice richiama a sostegno, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.

Viene poi esaminata la forma del provvedimento dichiarativo dell’estinzione. Poiché il decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, il giudice aderisce alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve essere costituito dalla sentenza. Sul punto richiama la Sezione giurisdizionale Lombardia n. 36/2024, Basilicata n. 14/2024, Liguria n. 63/2024 e Veneto n. 101/2024.

Nel merito, risultando che i conti dell’agente contabile erano stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il Pubblico Ministero aveva chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per resa del conto, precisando che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La definizione in rito non preclude dunque l’esame sostanziale della regolarità della gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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