Responsabilità erariale esclusa per mancanza di prova del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 127 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la domanda della Procura regionale va rigettata quando non sia provata l’esistenza del danno erariale. La pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto le stesse condotte non integra la pregiudizialità richiesta dall’art. 106 c.g.c., poiché i due giudizi operano su piani diversi e il giudice contabile conserva piena autonomia di valutazione. I rapporti di servizio e quelli di natura privatistica con i soggetti beneficiari di fondi pubblici non fondano di per sé la giurisdizione erariale se difetta la prova del pregiudizio. La concessione di aiuti disciplinata dalla lex specialis di bando va valutata secondo la normativa speciale applicabile ai contratti agrari, con prevalenza delle clausole di legge su quelle difformi.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio due funzionari dell’amministrazione regionale e due imprenditori agricoli, legati da rapporto padre-figlio, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno asseritamente subito dall’organismo pagatore per l’indebita percezione di fondi pubblici a valere sul PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.3.

Le indagini di polizia giudiziaria avevano ipotizzato un sistema illecito articolato in più fasi, volto a collocare utilmente in graduatoria domande di sostegno prive dei requisiti di bando e a liquidare anticipi e saldi su giustificativi di spesa non veritieri. La Regione aveva revocato i finanziamenti, ma il TAR Puglia aveva annullato i provvedimenti di revoca. La questione è giunta al giudice contabile, che ha dapprima disposto l’acquisizione degli atti del procedimento penale e del giudizio amministrativo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione necessaria del giudizio formulata da tutti i convenuti. L’art. 106 c.g.c. ammette la sospensione solo quando la previa definizione di altra controversia costituisca antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa. Nel caso concreto i convenuti non hanno prospettato alcun elemento idoneo a svolgere tale efficacia, poiché i giudizi, pur avendo ad oggetto le stesse condotte, operano su piani diversi.

La Corte ha inoltre escluso che il giudizio penale possa condizionare l’accertamento erariale, richiamando il principio di autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità rispetto agli altri plessi giurisdizionali, ribadito dalle Sezioni riunite n. 2/2018 e n. 11/2018.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata. Quanto al requisito della durata del contratto di affitto dei terreni, la Corte ha qualificato i negozi prodotti come contratti di locazione con patto di futura vendita, idonei ad assicurare la piena disponibilità delle aree. Essendo contratti di affitto agrario, si applica la disciplina inderogabile della legge n. 203/1982, che fissa la durata minima in quindici anni; le sentenze del Tribunale di Foggia hanno dichiarato la nullità parziale delle clausole difformi, sostituendole con quella di legge.

Sul piano dei punteggi, la Corte ha ritenuto opinabile la sottrazione operata in sede regionale per il criterio delle aree periurbane e per quello delle superfici contigue, valorizzando la contiguità funzionale. Ha poi rilevato che, per effetto del sopravvenuto scorrimento della graduatoria, il minor punteggio spettante ai beneficiari sarebbe comunque risultato superiore a quello dell’ultimo soggetto utilmente collocato.

Poiché il danno erariale non è stato provato, i convenuti sono stati assolti, con liquidazione dei compensi professionali a carico della Regione e dell’organismo pagatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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