Responsabilità erariale per cessazione anticipata dell’impresa agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 344 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione anticipata dell’attività imprenditoriale agevolata, prima della scadenza del termine minimo di durata previsto dalla normativa e dal contratto, integra danno erariale e fonda la responsabilità amministrativa del beneficiario per l’indebita percezione di contributi pubblici erogati da ente strumentale del Ministero. Le generiche difficoltà economiche del debitore non configurano l’impossibilità incolpevole di adempiere ai sensi dell’art. 1218 c.c., che richiede un evento esterno, imprevedibile e inevitabile. La revoca delle agevolazioni, fondata sulla violazione delle clausole contrattuali recanti l’obbligo di durata quinquennale, giustifica la condanna alla restituzione delle somme percepite, comprensive di rate scadute, interessi e accessori.

Il Fatto

Il beneficiario, dopo aver ottenuto l’ammissione alle agevolazioni per l’autoimpiego previste dal d.lgs. n. 185/2000, Titolo II, stipulava con la società erogatrice il contratto di concessione e percepiva il finanziamento agevolato e i contributi a fondo perduto. L’attività d’impresa, avviata alla fine del 2013, cessava già a dicembre 2014, senza comunicazione all’ente erogatore e senza restituzione delle somme ricevute.

Con delibera di revoca e successiva ingiunzione di pagamento, rimasta inevasa, l’ente quantificava l’indebito in complessivi euro 31.426,45. La Procura regionale conveniva quindi il beneficiario innanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno alle finanze pubbliche. Il convenuto eccepiva l’impossibilità oggettiva di proseguire l’attività per assenza di introiti, invocando il caso fortuito e la forza maggiore, e contestava l’ammontare del danno, chiedendo in subordine una CTU.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla violazione delle clausole contrattuali. L’art. 5 del contratto, alla lett. c), impone al beneficiario di svolgere l’attività per un periodo minimo di cinque anni dalla concessione delle agevolazioni; l’art. 19, lett. g), attribuisce all’ente la facoltà di revoca e di restituzione in unica soluzione in caso di inadempimento. La cessazione anticipata dell’attività integra dunque una violazione contrattuale assistita da espressa previsione di revoca.

La Corte richiama il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 12, comma 1, del d.m. 28 maggio 2001 n. 295, che impone lo svolgimento dell’attività per almeno cinque anni dalla delibera di ammissione, e dal successivo comma 5, che sanziona la violazione con la revoca delle agevolazioni. Il successivo art. 6 dello stesso decreto qualifica la violazione delle clausole contrattuali come causa di revoca.

Sul piano oggettivo, il Collegio rileva che l’evento pregiudizievole si è concretizzato nella percezione delle somme in relazione a un progetto rimasto sostanzialmente inattuato nei tempi minimi di durata. La cessazione anticipata dell’attività agevolata costituisce, per giurisprudenza consolidata, ipotesi di danno erariale (Cass. SS. UU. ord. 1/3/2006, n. 4511; Sez. Toscana n. 49/2017; Sez. Calabria n. 15/2014), perché comporta il mancato raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito con il finanziamento, rendendo la spesa priva di utilità e sottraendo le somme ad altre destinazioni.

La difesa dell’inadempimento non imputabile è respinta. L’art. 1218 c.c. presuppone un evento esterno al creditore, del tutto imprevedibile e inevitabile, circostanza non allegata dal convenuto: le mere difficoltà economiche del debitore non integrano l’impossibilità incolpevole. Diversamente opinando, ogni inadempimento per sopravvenuta mancanza di liquidità sarebbe qualificato come non imputabile, vanificando la tutela del credito.

Sul piano soggettivo, la Sezione ravvisa il dolo: il beneficiario era consapevole dei rischi connessi all’attività e dell’obbligo di restituire le somme in caso di cessazione anticipata, e ciò malgrado incassava gli importi, cessava l’attività e chiudeva la partita IVA senza restituire nulla. Nessuna esimente risulta prospettata. Quanto alla quantificazione, il calcolo dell’ente tiene conto della mancata erogazione dell’ultima tranche ed è coerente con l’ingiunzione non opposta, sicché non è necessaria la CTU richiesta. Il convenuto è quindi condannato alla restituzione di euro 31.426,45, oltre interessi di mora e al saggio legale sino al soddisfo, con spese processuali a suo carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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