Irregolarità del conto economale per assenza di regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 218 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue decorsi cinque anni dal perfezionamento del deposito del conto presso la segreteria della sezione, che si realizza con l’inserimento nel sistema informativo e non con la mera sottoscrizione digitale del registro economale. La mancata sottoscrizione manuale del conto e la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non precludono l’esame del conto ove sussista una prassi amministrativa che vi supplisca in via sostanziale e il conto sia riferibile all’agente. Il conto economale è irregolare quando la gestione si è svolta secondo prassi interne non formalizzate, in assenza di un regolamento specifico e con un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale, sì da impedire la tracciabilità della spesa e l’identificazione dei beneficiari. In tale contesto, l’irregolarità non comporta automaticamente la condanna dell’agente contabile, che ha operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio 2018 dall’agente contabile, economo di un ateneo, per la gestione del fondo economale di un dipartimento. Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 19.11.2024, segnalava plurime criticità: conto non sottoscritto dall’agente, assenza di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, utilizzo di un sistema di reintegro che consentiva una gestione libera del fondo, rimborso di spese asseritamente non ammissibili e registrazioni cumulative e disomogenee. Ritenute tali irregolarità ostative al discarico, chiedeva sottoporre il conto al giudizio della Sezione.

L’agente si costituiva e, eccepito il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., chiedeva dichiararsi in via preliminare l’estinzione del giudizio e comunque l’improcedibilità, insistendo nel merito per la regolarità del conto, l’intervenuta prescrizione e l’assenza di ammanchi. Il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità e il non discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi GIUDICO e SIRECO la resa del conto risulta effettuata in data 19 novembre 2019, mentre la data del 13 novembre 2019 invocata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il perfezionamento del deposito, che l’art. 140, comma 3, c.g.c. collega alla costituzione in giudizio dell’agente. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale non è decorso.

Sul piano dell’improcedibilità, la Corte rileva che il conto, costituito dalla stampa del registro economale estratta dal sistema gestionale, è sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza, individuato quale responsabile del procedimento, ed è stato redatto e chiuso secondo le modalità operative dell’amministrazione, che non prevedevano la sottoscrizione manuale degli economi. L’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Anche la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è ostativa, risultando una prassi amministrativa idonea a supplirvi in via sostanziale.

Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.. Il regolamento di ateneo, all’art. 64, disciplinava in termini essenziali il fondo economale, fissando un tetto alla dotazione iniziale e la possibilità di reintegro, ma non individuava le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso. La gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne, confluite solo in parte nel regolamento adottato nel 2021.

Elemento centrale era il sistema informativo U-GOV, obbligatorio per la tenuta del registro, che non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale: i dati analitici restavano accessibili solo tramite il documento gestionale, le descrizioni erano generiche o aggregate e il beneficiario spesso indicato con anagrafica generica. I reintegri avvenivano in modo eclettico, senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggendo a ogni controllo preventivo; i limiti di spesa derivavano dalle impostazioni operative del sistema e non da fonti normative.

La Corte conclude che le irregolarità sono riconducibili a una gestione amministrativa condizionata da prassi interne non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. Per l’esercizio 2018, antecedente all’adozione del regolamento del 2021, la responsabilità dell’agente va valutata nel contesto complessivo in cui la gestione si è svolta, avendo egli operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione. La Corte dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, senza condanna dell’agente, demandando agli organi dell’ateneo l’adempimento degli obblighi di legge; respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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