Prescrizione decennale e onere della prova nei crediti TEFA tra enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 222 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito della Provincia al riversamento delle somme riscosse a titolo di TEFA non trae origine dal rapporto tributario con il contribuente, ma dall’obbligo legale di trasferimento imposto all’ente locale dall’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992. Tale credito, avente natura patrimoniale e fondato sul rapporto contabile tra i due enti, non è soggetto alla prescrizione quinquennale propria delle prestazioni periodiche tributarie, bensì al termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., il cui dies a quo coincide con il momento di esigibilità del credito, ossia con la riscossione del tributo da parte del Comune. In tale giudizio, che si svolge tra pubbliche amministrazioni in materia di contabilità pubblica ex art. 172 c.g.c., grava sulla Provincia attrice l’onere della prova ex art. 2697 c.c. dell’avvenuta riscossione e del mancato riversamento delle somme, con la conseguenza che, in mancanza di elementi probatori, la domanda di condanna va respinta. L’azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile per violazione della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., ove la domanda principale sia stata rigettata per carenza probatoria.
Il Fatto
La Provincia di Caserta, dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, chiedendo la condanna del Comune di Succivo al riversamento delle somme trattenute a titolo di TEFA per le annualità dal 2009 al 2018. La somma rivendicata, quantificata in € 219.102,62, era stata determinata sulla base della ricostruzione contabile dell’ufficio provinciale, che aveva però escluso le annualità 2017 e 2018 per mancanza di dati completi. Il Comune, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la nullità della procura, nonché la legittimazione passiva dell’organo straordinario di liquidazione per i crediti relativi al periodo del dissesto finanziario e la prescrizione dei crediti anteriori al 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma la propria giurisdizione, in adesione alla sentenza del giudice ordinario, riconducendo la controversia alla materia della contabilità pubblica ex art. 103, comma 2, Cost. e all’art. 172 c.g.c. La fattispecie, pur non inquadrabile nel giudizio di responsabilità amministrativa né di conto, rientra nella categoria aperta dei giudizi ad istanza di parte tra pubbliche amministrazioni, vertendo sulla corretta gestione del denaro pubblico e sui reciproci rapporti di dare-avere, secondo il principio espresso da Cass. Sez. Un. ord. n. 5569/2023 e Cass. Sez. Un. ord. n. 22810/2020.
Nel merito delle eccezioni preliminari, la Corte rigetta la censura di nullità della procura per genericità, ritenendo sufficienti l’indicazione delle parti e la sottoscrizione autografa certificata. Esclude altresì il difetto di legittimazione passiva del Comune per i crediti del periodo del dissesto: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12624/2011, Cass. n. 16959/2016), la Corte osserva che la disciplina sul dissesto degli enti locali inibisce solo le azioni esecutive, mentre le azioni di cognizione possono essere promosse contro l’ente, che non perde la capacità processuale. La legittimazione passiva spetta quindi al Comune, tanto più che l’organo straordinario aveva cessato la propria attività con l’approvazione del rendiconto.
Quanto alla prescrizione, la Corte distingue tra il rapporto tributario con il contribuente e il rapporto di dare-avere tra Provincia e Comune, affermando che il credito azionato trova la propria fonte nell’obbligo di riversamento ex art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992. Ne deriva l’applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal momento di esigibilità del credito. La prima diffida interruttiva risulta inviata solo il 28.01.2021 e la citazione davanti al giudice ordinario del 15.02.2021 aveva un petitum limitato a € 149.323,00: sono pertanto prescritti i crediti per gli anni 2009-2011 e la differenza di € 69.779,62 per il periodo dal 2012 a marzo 2016. La Corte ritiene infondata l’eccezione di ampliamento del thema decidendum, trattandosi di mera rimodulazione del quantum sulla base del medesimo rapporto causale.
Nel merito, la domanda è respinta per carenza di prova. La Corte, ritenuta non necessaria la CTU, applica l’art. 2697 c.c., rilevando che la Provincia non ha fornito alcun principio di prova per le annualità non prescritte (aprile 2016-2018), avendo depositato certificati consuntivi solo per i periodi già prescritti. La domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa è dichiarata inammissibile, in applicazione della regola di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., come chiarita da Sezioni Unite n. 33954/2023: la domanda è preclusa quando il rigetto della domanda principale derivi da carenza probatoria, come nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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