Imposta di soggiorno non riversata: responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 26 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale, riscuote l’imposta di soggiorno dagli ospiti è agente contabile ed è tenuto al relativo riversamento al Comune. Le somme incassate a tale titolo costituiscono numerario pubblico fin dal momento della consegna e entrano immediatamente nel patrimonio dell’ente locale. La novella dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotta dall’art. 180 d.l. n. 34/2020, non ha inciso sulla giurisdizione contabile, perché ha depenalizzato la condotta del gestore ma non ha mutato la natura pubblica delle somme. La responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca, a quella di chi ha agito in nome e per conto della società.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società, gestore di una struttura ricettiva, e il suo amministratore e legale rappresentante, chiedendo la condanna al pagamento di euro 948 in favore del Comune per il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel settembre 2021.
Il Comune aveva segnalato l’omesso versamento e, dopo un avviso di accertamento rimasto senza seguito, la Procura contabile ha notificato l’informativa ex art. 67 del codice di giustizia contabile. I destinatari non hanno presentato deduzioni né si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema della giurisdizione. Le modifiche introdotte dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, hanno novellato l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 inserendo il comma 1-ter, che qualifica il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa. Prima della novella, la giurisprudenza di legittimità e contabile riconosceva in capo ai gestori la qualità di agenti contabili, come affermato dalle Sezioni Unite civili n. 13330/2010 e n. 14891/2010.
La Corte osserva che, anche dopo la riforma, il soggetto passivo dell’imposta resta il cliente della struttura. La depenalizzazione della condotta del gestore non ha modificato la responsabilità contabile: costui deve incassare la tassa, accantonarla e versarla al Comune. Le somme incassate, ancorché qualificate come di responsabilità d’imposta, restano a destinazione pubblica e permane l’obbligo di riversarle.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni riunite della Corte dei conti, sent. n. 22/2016/QM, secondo cui i soggetti incaricati della riscossione e del riversamento dell’imposta assumono la funzione di agenti contabili, tenuti alla resa del conto. Richiama inoltre la sent. n. 286/2020 della Sezione Toscana, per cui le somme pagate al gestore sono numerario pubblico fin dalla consegna, e la sent. n. 325/2021 della stessa Sezione, che ha confermato la giurisdizione contabile anche dopo la novella. Né la giurisdizione viene meno per effetto dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha esteso con norma di interpretazione autentica l’applicazione del terzo comma dell’art. 180 anche ai casi anteriori al 19 maggio 2020.
Nel merito, il Collegio rileva che tra gestore e Comune si instaura un rapporto di servizio, integrato dall’inserimento del soggetto nella procedura di incasso e riversamento del tributo. La condotta omissiva, qualificata come dolosa per la palese inottemperanza a obblighi chiari, integra gli estremi della responsabilità contabile. I convenuti, contumaci, non hanno offerto la prova liberatoria. La quantificazione del danno in euro 948 è corretta e corrisponde all’imposta incassata e non riversata. La Corte condanna quindi società e amministratore in solido, in forza del rapporto di immedesimazione organica, al pagamento della somma, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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