Contributi “decreto sostegni” e giurisdizione contabile: rileva lo scopo di interesse pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 29 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del d.l. n. 41/2021, c.d. “decreto sostegni”, qualora le erogazioni siano state indebitamente percepite da soggetti privati. La circostanza che il contributo sia erogato “a fondo perduto” non esclude di per sé la giurisdizione contabile, poiché tale modalità di erogazione indica soltanto l’assenza di obbligo di restituzione e non una finalità meramente solidaristica. La giurisdizione sussiste quando il contributo è previsto dal legislatore non per mere finalità assistenziali, bensì per realizzare un interesse pubblico specifico, come il sostegno alle imprese attive colpite dalla crisi pandemica, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio di fatto con l’ente pubblico danneggiato. L’accertamento della cessazione dell’attività d’impresa non può fondarsi sulla sola comunicazione alla Camera di commercio, dovendo valutarsi la persistenza della partita IVA, la mancata messa in liquidazione e lo svolgimento di trattative finalizzate alla prosecuzione dell’attività.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio una società in liquidazione e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale di 90.350,00 euro in favore del Ministero dell’economia e delle finanze. Secondo l’accusa, la società aveva percepito contributi pubblici a fondo perduto previsti dall’art. 1 del d.l. n. 41/2021, pur avendo comunicato alla Camera di commercio la cessazione dell’attività a decorrere dal 31 dicembre 2020.

I contributi erano stati accreditati in tre tranche tra aprile e dicembre 2021 sulla base della medesima domanda. La Procura riteneva la condotta antigiuridica, avendo la società conseguito erogazioni non spettanti con frustrazione del fine pubblico, e ravvisava l’elemento soggettivo nel dolo. I convenuti hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, distanziandosi espressamente dal precedente della Sezione giurisdizionale per l’Umbria, che aveva declinato la propria giurisdizione sui medesimi contributi ravvisandovi finalità spiccatamente solidaristiche. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni unite civili n. 9846/2011, con cui la Cassazione aveva negato la giurisdizione contabile in tema di contributi per calamità naturali, sul rilievo che la normativa non attribuiva alle erogazioni la precipua finalità di ripresa delle attività produttive.

Secondo il Collegio, proprio la motivazione di quella pronuncia consente di affermare la giurisdizione contabile nella fattispecie. L’art. 4-bis del d.l. n. 279/2020 subordinava l’erogazione alla sola circostanza del danno subito dagli alluvionati, mentre l’art. 1 del d.l. n. 41/2021 ha limitato l’ambito dei destinatari escludendo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale delimitazione rivela la finalità di sostenere in via straordinaria le sole imprese attive nei settori più colpiti, per evitare la dispersione del tessuto produttivo.

Il Collegio richiama altresì la sentenza della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 468 del 28 ottobre 2022, resa in tema di reddito di cittadinanza, che ha valorizzato il rapporto di servizio con l’ente danneggiato e la funzionalizzazione delle risorse pubbliche indebitamente percepite, precisando che la giurisdizione contabile prescinde dall’obbligo di rendicontazione finale. La natura “a fondo perduto” del contributo non assume rilievo, indicando soltanto un’erogazione che non prevede restituzione. L’eccezione di incompetenza è respinta, poiché l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34/2020, nel prevedere il recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, non esclude l’azione della Procura contabile.

Nel merito, il punto nodale è l’effettiva cessazione dell’attività al momento della domanda. Il Collegio osserva che la società, pur avendo comunicato la cessazione, conservava nel 2021 la partita IVA e un amministratore e non era stata posta in liquidazione, intervenuta solo nel febbraio 2022. Aveva inoltre avviato trattative per la gestione di altre strutture alberghiere, a riprova di una attività non cessata. Assume rilievo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/2020, che ha riconosciuto la spettanza dei contributi alle imprese inattive in Camera di commercio ma con partita IVA attiva, nonché il mancato avvio di azioni di recupero.

La domanda attorea è quindi rigettata per assenza del requisito dell’antigiuridicità della condotta, aggiungendo il Collegio che i convenuti potevano aver fatto ragionevole affidamento sulle indicazioni dell’amministrazione finanziaria. Le spese legali, liquidate in 1.700,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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