Estinzione del giudizio contabile per versamento della somma nel rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 138 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dal codice di giustizia contabile, il convenuto in responsabilità amministrativa può chiedere la definizione agevolata del giudizio offrendo il pagamento di una somma non inferiore al 30% della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale. Il versamento della somma fissata dal decreto di ammissibilità determina l’estinzione del giudizio di responsabilità, con liquidazione delle spese a cura della segreteria. La pronuncia di estinzione presuppone il comprovato adempimento e la conferma in camera di consiglio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’azienda sanitaria, di una somma a titolo di danno erariale per malpractice sanitaria. Il pregiudizio trovava origine in un’ordinanza con cui il giudice civile aveva accolto la domanda risarcitoria di una paziente per le lesioni subite nel corso di un intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria.
Il convenuto si è costituito sostenendo di aver operato con diligenza e perizia, ma ha chiesto di accedere al rito abbreviato, offrendo il versamento di una somma pari al 30% del danno contestato. La Procura ha espresso parere favorevole. Con decreto la Corte, ravvisati profili di colpa grave, ha dichiarato ammissibile la definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del deposito del documento bancario attestante il bonifico della somma fissata nel decreto di ammissibilità. Il convenuto ha quindi adempiuto all’obbligazione assunta con la memoria di costituzione, come confermato dal difensore in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero ha preso atto del regolare pagamento. Venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per effetto del comprovato versamento, la Corte ha ritenuto che il processo potesse essere definito ai sensi del comma 8 dell’articolo richiamato.
La decisione valorizza la funzione deflativa del rito abbreviato: l’offerta di pagamento, una volta ammessa e seguita dall’effettivo versamento, esaurisce la pretesa risarcitoria e preclude ogni ulteriore accertamento sulla responsabilità. La pronuncia si limita a dichiarare l’estinzione del giudizio, senza statuizione di condanna.
Le spese processuali relative al rito abbreviato sono liquidate a cura della Segreteria. L’esito del giudizio non comporta alcun accertamento nel merito della condotta sanitaria contestata.
Nota della Redazione
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