Omessa comunicazione di nota di credito e danno erariale da contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 7 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attuatore di un piano di formazione professionale finanziato con contributi pubblici, individuato ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 83/2009, è istituzionalmente gravato dall’obbligo di comunicare all’Amministrazione erogante ogni circostanza rilevante ai fini della rendicontazione. Tale obbligo, ricavabile dal principio di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ. e dall’interpretazione dell’accordo conforme a buona fede ex art. 1366 cod. civ., comprende anche lo storno delle spese non più dovute. La mancata comunicazione di una nota di credito riduttiva del compenso del soggetto attuatore determina un contributo erogato in misura superiore al dovuto e integra colpa grave, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile per il danno differenziale. L’addebito può essere riqualificato da dolo in colpa grave, essendo la relativa imputazione ricompresa nella più ampia contestazione dolosa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un consorzio in liquidazione e il suo preposto al settore formazione per il risarcimento di un presunto danno erariale connesso all’accesso, da parte di una società di autotrasporto, a contributi pubblici erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la formazione professionale. L’attore pubblico contestava un accordo in forza del quale il consorzio aveva assunto l’incarico di soggetto attuatore, presentando la domanda e la rendicontazione dei costi per conto dell’impresa beneficiaria.

Secondo la prospettazione attorea, il consorzio aveva emesso una nota di credito diretta a ridurre il proprio compenso, comunicandola all’impresa ma non al Ministero. Di qui la mancata riduzione delle spese rendicontate e la percezione di un contributo superiore al dovuto. Il solo convenuto persona fisica si è costituito, deducendo l’insussistenza del rapporto di servizio, del dolo e di un danno erariale certo, richiamando esiti favorevoli di plurimi procedimenti penali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia del consorzio, ritualmente evocato e non costituitosi, e ha scrutinato d’ufficio la giurisdizione contabile. Il Collegio ha richiamato la nozione funzionale e sostanziale di rapporto di servizio, indipendente dal titolo giuridico di affidamento di beni e risorse, valorizzando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1994 del 2022, secondo cui è sufficiente l’inserimento di fatto nell’iter procedimentale della pubblica amministrazione, e la Sez. Un. n. 20434 del 2009, che estende l’assoggettamento alla giurisdizione contabile agli amministratori della persona giuridica privata.

Sul merito, la Corte ha ritenuto provate le condotte contestate. Dalla piattaforma probatoria emerge l’accordo con cui l’impresa ha conferito al consorzio l’incarico di soggetto attuatore, con i compiti di presentazione della domanda, raccordo procedimentale e rendicontazione delle attività e dei costi. Alla rendicontazione non ha fatto seguito la comunicazione al Ministero della nota di credito preordinata a ridurre il compenso del consorzio.

Il Collegio ha individuato la fonte dell’obbligo di comunicazione nella figura professionale del soggetto attuatore, disegnata dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 83/2009 e dal D.M. n. 138/2012, oltre che nell’accordo inter partes e nel principio di diligenza qualificata. L’onere di rendicontazione completa, comprensivo della comunicazione di tutte le spese oggetto di doveroso storno, è stato ricavato anche in via interpretativa ai sensi dell’art. 1366 cod. civ.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ha ritenuto integrata quantomeno la colpa grave, configurandosi come negligenza inescusabile, e ha affermato la possibilità di riqualificare l’addebito da dolo in colpa grave, trattandosi di imputazione ricompresa nella più ampia contestazione dolosa e di elemento liberamente valutabile dal giudice, immutati i fatti costitutivi. I precedenti penali richiamati dal convenuto non vincolano il convincimento del Collegio, stante l’autonomia del processo contabile.

Il danno erariale è stato quantificato nella differenza tra il contributo effettivamente erogato e quello che sarebbe spettato ove l’obbligo di comunicazione fosse stato assolto. La Corte, considerata la posizione del convenuto persona fisica, privo di poteri di effettiva autonomia gestionale, ha ripartito il quantum in misura pari al 60% a carico del consorzio e al 40% a carico del preposto, con condanna alle spese di giustizia secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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