Applicazione art 54 d.P.R. 1092/1973 alle Forze di polizia a ordinamento civile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 254 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estensione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, disposta dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, non ha natura di interpretazione autentica e non opera retroattivamente. Il ricalcolo della quota retributiva della pensione, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, spetta ai fini del sistema misto, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche per il personale già in quiescenza a tale data. La copertura finanziaria, prevista dal comma 102 solo a partire dal 2022, conferma la decorrenza limitata; sui ratei arretrati sono dovuti interessi legali o rivalutazione monetaria, secondo la regola della maggior somma.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, con un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di anni 16 e mesi 9, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione della quota retributiva della pensione mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e non dell’aliquota del 35% applicata dall’Ente previdenziale in base all’art. 44 dello stesso decreto.
Il giudice di primo grado ha respinto integralmente la domanda, rilevando che la disposizione invocata disciplina il personale militare e non può applicarsi al ricorrente, appartenente a un corpo ad ordinamento civile. L’appellante ha proposto gravame deducendo la violazione dell’art. 54, la pariteticità con le polizie ad ordinamento militare e l’intervento del legislatore del 2022. L’INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo che solo la legge n. 234/2021 ha riconosciuto l’applicabilità della norma, peraltro con efficacia dal 1° gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione del diritto dell’appellante, ex appartenente alla Polizia di Stato, a vedersi ricalcolare la quota retributiva della pensione con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. In continuità con l’orientamento della Sezione, la Corte osserva che solo con la legge n. 234/2021 il legislatore ha statuito l’estensione dell’art. 54, nell’interpretazione delle Sezioni riunite, anche in favore delle Forze di polizia a ordinamento civile rientranti nel sistema misto, estensione sino a quel momento preclusa.
La Corte ricostruisce la ratio dell’intervento normativo, scaturito dalla necessità di colmare la disparità di trattamento creata dalle sentenze n. 1 e 12 del 2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Il legislatore ha inteso estendere l’art. 54 ai corpi di polizia smilitarizzati in ragione della specificità che accomuna l’intero Comparto Sicurezza e Difesa, di cui è corollario una tutela economica e previdenziale armonizzata.
Tale intento perequativo ha indotto la Sezione a escludere la natura di interpretazione autentica delle disposizioni in esame. Il convincimento è confortato dal tenore del comma 102, che prevede lo stanziamento di spesa solo a decorrere dal 2022. La copertura finanziaria, calcolata includendo anche l’onere relativo al personale cessato entro il 2021, conferma che l’estensione è destinata anche a chi era già in quiescenza, ma con effetto dal 1° gennaio 2022. Il ricalcolo, dunque, deve essere riconosciuto da tale data, come indicato dall’INPS nella circolare n. 44 del 23 marzo 2022.
La soluzione è confermata dalla Corte cost. n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha puntualizzato l’applicazione non retroattiva dello jus superveniens, con riliquidazione operante dal rateo di gennaio 2022. La pronuncia, relativa alla Polizia penitenziaria, è evocabile anche per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, essendo entrambi corpi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile. La Corte cost. n. 36 del 6 marzo 2023 ha poi restituito gli atti al rimettente per nuovo esame alla luce del mutato quadro normativo.
In linea con l’orientamento consolidato della Sezione, la Corte riconosce il diritto dell’appellante all’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, del coefficiente annuo del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. Le spese sono compensate per entrambi i gradi, in considerazione della novità della questione.
Nota della Redazione
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