Quote B e C della pensione dei comparti sicurezza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 54 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici del comparto sicurezza, liquidato con il sistema misto, è correttamente determinato riproporzionando la seconda e la terza quota di pensione dalle tredici alle dodici mensilità. Poiché la base pensionabile di tali quote include anche la tredicesima mensilità, la divisione per tredici e la moltiplicazione per dodici non integrano un errore di calcolo, ma l’adeguamento imposto dal principio delle dodici mensilità di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973. L’operazione evita che il beneficiario percepisca due volte la tredicesima: una volta ripartita pro quota nella pensione e una seconda volta erogata in dicembre. La questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, non essendo provato il diverso criterio applicato dall’INPS in passato né indicata la norma di legge censurata, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Dodici ex dipendenti del Ministero della Giustizia, appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria e ora in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti lamentando l’errata liquidazione del proprio trattamento pensionistico. L’INPS, secondo i ricorrenti, avrebbe ricondotto a dodici mensilità la quota B e la quota C della pensione, dividendo per tredici e moltiplicando per dodici, sul presupposto che per gli statali la seconda e la terza quota siano riportate in dodici mensilità.

I ricorrenti deducono che ai titolari di pensione spetti la tredicesima mensilità. Aggiungono che, per il personale del comparto Sicurezza e Difesa collocato in pensione prima del 1° aprile 2019, l’operazione sarebbe stata applicata solo alla terza quota e non anche alla seconda, con conseguente disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Domandano la riliquidazione della prestazione, in via principale senza il riproporzionamento su entrambe le quote e, in subordine, almeno con riferimento alla seconda. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato e va rigettato. La Corte muove dalla struttura del calcolo: la base pensionabile della seconda e della terza quota della pensione dei ricorrenti è determinata con il sistema misto, applicando al montante contributivo un coefficiente di rendimento, e comprende anche la tredicesima mensilità. Da qui la correttezza dell’operazione contestata.

La divisione per tredici e la successiva moltiplicazione per dodici del risultato della moltiplicazione del montante contributivo per l’aliquota di rendimento perseguono una finalità precisa: evitare che i beneficiari percepiscano la tredicesima due volte. Una prima volta essa è già ripartita pro quota nelle dodici mensilità; una seconda volta verrebbe erogata dall’INPS in forza dell’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al titolare di pensione una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata di dicembre, commisurata alla rata spettante al 1° dicembre.

La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, che giudica corretta tale operazione: Sez. giur. Lombardia n. 39/2026, Sez. giur. Trentino A.A., Bolzano, n. 3/2026, Sez. giur. Emilia-Romagna n. 155/2025, Sez. giur. Puglia n. 9/2025, Sez. giur. Sicilia n. 229/2024, Sez. giur. Calabria n. 7/2021 e n. 482/2019 e la stessa Sezione Piemonte n. 21/2026. Il percorso argomentativo è ripreso dalla Sez. giur. Abruzzo n. 91/2026: le leggi di armonizzazione garantiscono che le componenti accessorie concorrano alla pensione, mentre il principio delle dodici mensilità rende lo scostamento tra calcolo grezzo e quota effettiva non un errore, ma l’adeguamento necessario a pagare la pensione su base annua di dodici rate.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la Corte rileva che la circostanza secondo cui, fino al 1° aprile 2019, l’INPS non avrebbe applicato il criterio alla seconda quota non è provata. La relativa questione di legittimità costituzionale è dunque manifestamente irrilevante e, in ogni caso, palesemente inammissibile per genericità, non essendo stata indicata la specifica norma di legge oggetto di censura. La domanda va rigettata per entrambe le quote. La peculiarità del caso e la complessità tecnica della questione giustificano la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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