Assenze simulate militare danno patrimoniale sì danno immagine no senza prova (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di assegni stipendiali conseguita mediante una condotta simulatoria e fraudolenta integra danno erariale, poiché l’erogazione della retribuzione non trova giustificazione nella controprestazione lavorativa né in altra causa. Il principio è oggi recepito dall’art. 55 quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga il dipendente pubblico, il quale giustifichi l’assenza con certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione. La responsabilità amministrativa per danno all’immagine richiede, invece, la prova concreta che la condotta illecita abbia prodotto una eco mediatica o una risonanza tale da arrecare un effettivo nocumento all’immagine dell’amministrazione, in termini di danno-conseguenza. Nel processo contumaciale non opera il principio di non contestazione, sicché tutti gli elementi costitutivi della responsabilità devono essere provati in giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un caporal maggiore scelto dell’Esercito italiano, chiedendone la condanna al pagamento di euro 5.140,53, oltre rivalutazione, interessi e spese. La somma comprendeva euro 1.713,51 a titolo di danno patrimoniale ed euro 3.427,02 a titolo di danno all’immagine, pari al doppio del primo.

L’accusa contestava l’assenza ingiustificata dal servizio per 16 giorni, dal 20 dicembre 2016 al 04 gennaio 2017. Il giudizio seguiva alla condanna definitiva pronunciata dal Tribunale militare di Verona per simulazione di infermità aggravata, truffa militare aggravata e disobbedienza aggravata. Il convenuto, non costituitosi, è stato dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso che i fatti costituenti la condotta illecita erano già accertati dal giudice militare, con efficacia di giudicato nel giudizio contabile ai sensi dell’art. 373, comma 3, c.p.m.p.. Era quindi dimostrata la simulazione di una patologia al solo fine di usufruire illegittimamente di 16 giorni di assenza dal servizio.

Su questa base la Corte ha richiamato il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui la percezione di assegni stipendiali conseguente ad attività simulatoria e fraudolenta costituisce danno erariale. L’erogazione della retribuzione, in tali casi, non trova giustificazione nella controprestazione lavorativa né in altra causa. Il principio è oggi recepito dall’art. 55 quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 165/2001.

Pertanto la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, pari a euro 1.713,51, è stata accolta. Trattandosi di debito di valore, la somma è stata maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali da tale data al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ..

Quanto al danno all’immagine, la Corte ha ricordato che la giurisprudenza contabile ritiene applicabile la norma anche al personale militare, ma ha precisato che è necessario che la condotta illecita abbia prodotto una eco mediatica o una risonanza tale da arrecare un concreto nocumento all’immagine dell’amministrazione, in termini di danno-conseguenza. Nel caso di specie il pregiudizio non risultava provato: la pubblica accusa aveva riferito in termini del tutto generici della risonanza dei fatti e del nocumento alla credibilità istituzionale, senza indicare fatti specifici e concreti. La Corte ha inoltre richiamato l’art. 95 c.g.c., secondo cui nel processo contumaciale non trova applicazione il principio di non contestazione, dovendo tutti gli elementi costitutivi della responsabilità essere provati in giudizio. La domanda relativa a tale posta è stata quindi rigettata. Le spese, liquidate in euro 224,39, sono seguite la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *