Inammissibile il parere sulla concessione del patrocinio legale a spese del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 95 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel rendere i pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, possono pronunciarsi esclusivamente in materia di contabilità pubblica, dovendo verificare la contestuale sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo. La nozione di contabilità pubblica ricomprende tanto l’accezione ontologica, riferita al sistema di norme che regola l’attività finanziaria e patrimoniale dell’ente, quanto l’accezione teleologica, estesa ai profili idonei a incidere sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Non è sufficiente, a integrare il requisito oggettivo, il mero riflesso finanziario che un atto amministrativo produca sul bilancio: è necessario che il quesito investa specificamente la fase contabile del procedimento. È pertanto oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che domandi di valutare la ricorrenza dei requisiti per la concessione del patrocinio legale a spese del Comune, trattandosi di questione estranea nel suo nucleo originario alla contabilità pubblica.

Il Fatto

Un Comune ha formulato richiesta di parere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la possibilità di concedere il patrocinio legale a spese dell’ente a una dipendente comunale e a un ex segretario comunale, entrambi qualificati come parti offese in un procedimento penale a carico di un soggetto privato, già primo cittadino del medesimo Comune in epoca antecedente ai fatti contestati. Il Comune si è costituito parte civile nel giudizio penale, invocando il pregiudizio arrecato all’immagine e al prestigio dell’istituzione dalla diffusione mediatica delle notizie diffamatorie.

Il Sindaco ha chiesto alla Sezione di chiarire se ricorrano, nella specie, le condizioni per accogliere le istanze degli interessati.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare il vaglio di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo. Quanto al primo, il parere risulta ammissibile: la richiesta proviene da uno degli enti tipizzati dalla legge, tanto più che il Consiglio delle autonomie locali, pur istituito, non è ancora operativo; sul piano della legittimazione interna, il quesito è stato inoltrato direttamente dal sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

Il nodo è però il requisito oggettivo. La Sezione richiama l’indirizzo della Sezione delle autonomie, che definisce la contabilità pubblica secondo una duplice accezione: ontologica, riferita al sistema di norme che regola l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali; teleologica, estesa a ogni profilo idoneo a incidere sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio, anche quando la questione non attenga in senso stretto alla materia contabile.

La Sezione si sofferma sulla pronuncia della Sezione delle autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, relativa alla rimborsabilità delle spese legali di un amministratore assolto in sede penale. Pur trattandosi di istituto diverso dal patrocinio legale, i riflessi sull’equilibrio di bilancio sono identici. In quella sede fu affermato che la disciplina contabile attiene solo alla fase discendente del procedimento, distinta da quella sostanziale e antecedente, non disciplinata da normativa contabilistica.

Ne deriva che non basta il criterio del mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio: la fase discendente di natura contabile deve costituire il vero oggetto del quesito. La valutazione richiesta al Comune riguarda la fase sostanziale e decisionale, estranea nel suo nucleo originario alla contabilità pubblica. I profili contabili, se non marginali, non sono preminenti rispetto alle problematiche giuridiche di diversa natura, che devono trovare soluzione in altra sede. Manca, del resto, quella specializzazione funzionale che giustifica l’attribuzione della funzione consultiva alla Corte.

La Sezione dichiara pertanto l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, poiché, occupandosi della normativa posta a base della concessione del patrocinio legale a spese dell’ente, suggerirebbe in concreto un comportamento specifico al Comune. Dispone la trasmissione della delibera al Sindaco entro cinque giorni dal deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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