Pensione privilegiata militare: CTU non supplisce alla prova del nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate militari, il giudice contabile non può disporre d’ufficio la consulenza tecnica al fine di supplire alla carenza probatoria del ricorrente in ordine alla dipendenza delle infermità da causa di servizio e alla loro classificabilità in tabella. Il potere officioso di cui all’art. 94 c.g.c. non è volto a sopperire a oggettive difficoltà delle parti nell’acquisizione degli elementi probatori, ma opera solo entro i limiti del principio dispositivo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. Il ricorrente che intenda contestare il giudizio medico-legale dell’Ente previdenziale deve prospettare specifici e qualificati rilievi scientifici riferiti a ciascuna patologia, non essendo sufficiente una doglianza generica. In difetto, il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito Italiano in quiescenza, ha chiesto all’I.N.P.S. il riconoscimento della pensione privilegiata per cinque infermità. L’Ente previdenziale ha respinto l’istanza con provvedimento fondato sul giudizio della Commissione medica ospedaliera, che aveva ritenuto tre infermità non classificabili e due non valutabili, in quanto non riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, contestando quel giudizio e chiedendo il riconoscimento del nesso causale con il servizio e l’ascrizione delle patologie alla tabella A. Ha concluso anche per la nomina di una CTU medico-legale. L’I.N.P.S. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene al riparto dell’onere probatorio nel giudizio pensionistico e ai limiti del potere istruttorio officioso del giudice. Il ricorrente censurava il giudizio medico-legale della Commissione, assumendo la dipendenza da causa di servizio delle infermità e la loro classificabilità.
La Corte rileva anzitutto che il giudizio medico-legale contestato è stato formulato a valle di un’analisi anamnestica e di un esame obiettivo supportato da accertamenti clinici strumentali. In assenza di puntuali rilievi critici assistiti da specifiche e qualificate argomentazioni, non sussiste ragione per dubitare della sua attendibilità, trattandosi di valutazione immune da vizi logici e rispettosa dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.
Il punto decisivo è la carenza di prospettazione della parte. Il ricorrente si è limitato a doglianze generiche, senza fornire una qualificata ricostruzione scientifica idonea a prospettare le ragioni per cui le infermità dovrebbero ritenersi dipendenti da causa di servizio o classificabili come auspicato. Manca, prima ancora della prova, la stessa indicazione di elementi specifici e concreti riferiti a ciascuna patologia. Anche il parere medico-legale di parte, pur articolato sul piano descrittivo, non reca argomentazioni sul nesso di causalità né su possibili errori della Commissione.
Tale obiettiva carenza non può essere sanata con l’esercizio del potere di ammettere d’ufficio mezzi istruttori ex art. 94 c.g.c. La Corte chiarisce che una simile attività non sarebbe volta a fronteggiare difficoltà non imputabili alle parti, ma si porrebbe in contrasto con il principio dispositivo degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., pregiudicando la posizione di terzietà dell’organo decidente e le garanzie del giusto processo. Viene richiamata, in termini corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011.
Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’I.N.P.S., con maggiorazione per spese generali e accessori.
Nota della Redazione
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